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Sentenza di Cassazione Penale ITALIANA n. 8018/2012
Responsabiltà penale per culpa in diligendo al produttore di rifiuti sull' incauto affidamento a terzi per lo smaltimento non conforme .
"Il produttore risponde dell' incauto affidamento . L' affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il produttore che li consegna , pena l' affermazione della responsabilità penale per "culpa in diligendo" ".
Infatti , come sottolinea la Corte di Cassazione ( sentenza 8018/2012 ) , il produttore/detentore del rifiuto deve verificare l' affidabilità del terzo e l' esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l' espletamento dell' incarico .
ll detentore dei rifiuti ha infatti l' obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall' articolo 188 del Dlgs 152/2006 ( cd. Testo Unico Ambientale ) e per tale motivo "lo stesso risponde , a titolo di colpa in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi ".
( = CONDANNA PENALE ; 6 MESI DI RECLUSIONE )