LA NUOVA NORMATIVA AGEVOLA LA RICHIESTA DELLA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, A FAVORE DELLA PROFESSIONALITA’, COMPETENZA E QUALITA’ SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI


Dal 1 gennaio 2021 entra in vigore il D.L.116/2020 per recepimento della nuova direttiva Europea in merito alla gestione dei rifiuti ed imballaggi, pre e post-consumo.

Così è, che tutti i nostri clienti che seguono le seguenti condizioni, possono avere la riduzione della Tassa Rifiuti :

I soggetti obbligati, praticamente tutte le partite iva, devono dotarsi di un nuovo registro, il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, dove indicare per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura, l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

Ciò deve essere fatto entro 10 giorni dall’ origine della dichiarazione di rifiuto.

Inoltre, nel nuovo D.L. 116/2020 è stato chiarito anche le tempistiche per le annotazioni e sono state chiarite anche le deroghe.

In pratica, sono coinvolti alla registrazione al nuovo obbligo

  • a) i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

  • b) i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  • c) i commercianti, gli artigiani, gli industriali, tutte le imprese con partita IVA (escluse attività residenziali ad es. BnB) gli intermediari e i consorzi, ecc. almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;

  • d) i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Di conseguenza, solo chi è in regola con il REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI, può avere la riduzione della TARI.

Ovviamente, per essere in regola, bisogna affidare ad un soggetto terzo ( noi di PLASTURGICA o altri professionisti ) il servizio di raccolta privata, contrattualizzandolo, ivi compreso indicare le norme, condizioni e termini per il rilascio della documentazione e certificazione utile per richiedere la riduzione della ( Tassa Rifiuti ) TARI, all’ufficio tributi competente.

La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce, allegando tutti i documenti del caso ( contratto con il soggetto terzo del trasporto e della presa in carico, ecc ) Poi, bisognerà ricevere l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato, che deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

La riduzione verrà applicata a conguaglio, mediante compensazione l’ anno successivo a quello di riferimento, alla prima scadenza utile.

Tale regole è uguale in tutta Europa

CALCOLA QUANTO PUOI RISPARMIARE CON NOI ( clicca qui )

  • – Indica i metri quadri tassabili con i quali viene calcolata la TARI
  • – Seleziona la tipologia di Azienda
  • – quanti codici CER ( codici rifiuti ), vedi FAQ
  • – quante prese di materiale si prevede
  • – quanti MUD verranno rilasciati
  • – quanti FIR verranno emessi

( Vedrai a confronto Il totale TARI annuale come stima generale di quanto paga attualmente una azienda per tipologia di attività e il totale TARI annuale ridotto come stima di quanto una azienda potrebbe pagare di TARI grazie ai servizi Plasturgica, così da calcolare facilmente il risparmio come ipotesi, compreso le nostre spese )

Vediamo come funziona

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 che, nel recepire le Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi, modifica in modo sostanziale la parte IV del Codice Ambientale e di conseguenza gli obblighi e gli adempimenti delle imprese che producono e gestiscono i rifiuti.

In breve, dal 1 gennaio 2021,

tutti i nostri clienti che hanno attività con partita iva ( ad esclusione di B&B e altre piccole eccezioni ) e “producono rifiuti” (  come carta, cartone, plastiche, vetro, ecc, ) se assimilabile a rifiuti urbani, possono ottenere la riduzione della TARI – Tassa sui Rifiuti, per importi anche considerevoli ( fino al 40 % ), solo se:

– riducono il volume, meglio se con i nostri macchinari,( art 7 agevolazioni e coefficienti di riduzione DPR 27 Aprile 1999 n. 158 ( vedi doc allegato )

avviano a impianti di riciclo privato ( che siano iscritti all’ apposito presso l’ Albo Nazionale Gestori Ambientali ), ai sensi dell’ art 198, previa dimostrazione mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

dimostrano la contrattualistica con impianti di riciclo privati per periodo non inferiore a 5 anni, e i rispettivi documenti di “FIR – formulari di trasporto rifiuti” con il riciclatore, ai sensi dell’ art 208, previa notifica e informazione della PP.AA. In quanto sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti se le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato libero per un periodo non inferiore a cinque anni”,

che i rifiuti partono dal “deposito temporaneo” presso il punto di raccolta del produttore del rifiuto stesso.

che ricevano un’attestazione di avvenuto smaltimento, cioè un’ autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal titolare dell’ impianto,  da cui risultino:

  • i dati dell’impianto e del titolare,
  • la quantità dei rifiuti trattati 
  • la tipologia di operazione di smaltimento effettuata nonché dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero
  • i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti,
  • certificatoMUD” adito all’ iscrizione nel “registro cronologico di carico e scarico” dei rifiuti presso l’ impianto

e che,

– le annotazioni sul MUD vengano scritte entro 10 giorni lavorativi dalla “produzione” del rifiuto e dal loro scarico

ESONERI DAL MUD:

– imprenditori agricoli

– attività con volume d’ affari inferiore a € 8.000

– attività con meno di 10 dipendenti

– chi trasporta a impianti autorizzati, in proprio, rifiuti propri non pericolosi, in maniera occasionale e saltuaria, per un peso inferiore a 30 kg o 30 lt, massimo 5 volte l’ anno,

– altri ( vedi elenco di seguito )

La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce, allegando tutti i documenti del caso, quali il contratto, valido per 5 anni, con il soggetto terzo del trasporto e della presa in carico, ecc ). Poi, bisognerà ricevere l’attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato, che deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

Solo a quel punto, si aprirà una trattativa con l’ ufficio competente della PP.AA, per convenzionare quale coefficiente K verrà applicato, cioè “lo sconto” che ti verrà assegnato, da calcolarsi al massimo sul 75% della quota variabile. Di ciò verrà rilasciata una convenzione scritta con il Comune. La riduzione verrà poi applicata a conguaglio, mediante compensazione l’ anno successivo a quello di riferimento, alla prima scadenza utile.

Quindi,

1) AVERE LE NOSTRE MACCHINE “MANGIABOTTIGLIE” SONO IL MEZZO “HARDWARE E SOFTWARE” PER POTER DIMOSTRARE DI AVER INIZIATO LA RACCOLTA NEL DEPOSITO TEMPORANEO DI UNA TAL TIPOLOGIA DI RIFIUTO, CON TUTTI I DATI UTILI ( PESO, DATA, ECC )

2) Il couponing che viene emesso quando l’ utente inserisce la bottiglia nella “mangiabottiglia” non e’ solo il “valore della bottiglia” a questo offerto, che incentiva l’ economia circolare, ma e’ :

– la ricevuta a favore dell’ utente privato ( che non può beneficiare di alcuna riduzione ) di aver inserito in un deposito temporaneo il prodotto al fine che venga avviato e destinato ad impianto di riciclo professionale

la realizzazione della ricevuta “elettronica” ( che ricevi via mail instantaneamente all’ inserimento, di un codice di tracciabilità del rifiuto tra “produttore” e “impianto di riciclo” connesso alle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, istituito ai sensi dell’articolo 6 del dl 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell’albo nazionale gestori ambientali,

e’ anche parallelamente connesso all’ Agenzia delle Entrate per la tracciabilità e verificabilità delle spese pubblicitarie dedotte dal couponer,

E’ ANCHE MEZZO DI INCROCIABILITÀ dei dati utile alla verifica della legittimità delle detrazioni della TARI, ai fini fiscali.


Solo a queste condizioni, è possibile la riduzione della TARI, in quanto le PP.AA devono essere informate di quali rifiuti devono essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani ( convenzione di Tokio 2020, e altre )

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Di seguito delle precisazioni, in sintesi delle principali novità del D.L 116/2020

Responsabilità estesa del produttore
Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore (ERP). La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.
Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di EPR.

Definizioni
Vengono modificate e introdotte nuove definizioni.
In particolare si richiama l’attenzione sulla
nuova definizione di rifiuti urbani:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. 
i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies ;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge. Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

L’articolo 238 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».
Si precisa che tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 116/2020 (Disposizioni finali), entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

Sottoprodotti ed End of Waste
Viene integrato l’articolo 184-bis precisando che le misure adottabili per stabilire i criteri da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano da considerarsi sottoprodotti, dovranno garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale 
dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
Per quanto riguarda la
 “Cessazione della qualifica di rifiuto”, all’articolo 184 ter, viene stabilito che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (REACH e CLP).

Esclusioni
“Gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni prevista dall’articolo 185, 
pertanto a partire dal 26 settembre p.v., dovranno essere gestiti come rifiuti.

Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta”, trova la propria disciplina in un articolo dedicato (185 bis)
Sono confermate le norme tecniche previgenti, ma attenzione alle seguenti novità.
Il deposito temporaneo prima della raccolta, senza la necessità di alcun tipo di autorizzazione potrà essere effettuato:
“b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario,
 il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.”.

Responsabilità del produttore
Nel caso di conferimento di rifiuti a impianti di smaltimento intermedio autorizzati alle operazioni D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione 
abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. (Disposizione applicabile dal 26/09 p.v.)

Sistema di tracciabilità dei rifiuti
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, istituito ai sensi dell’articolo 6 del Dl 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti. Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale 
continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Mud
Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla comunicazione, tuttavia si ampliano le informazioni che devono essere comunicate: ….le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, 
dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

Registro “cronologico” di carico e scarico
I soggetti obbligati, di fatto immutati, devono indicare sul registro per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti 
e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.


Sono chiarite le tempistiche per le annotazioni:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno 
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno e
ntro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.


Sono esonerati dall’obbligo di tenuta gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 (cat. 2 bis albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (allineandosi con il Mud).
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 (novità) e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189 (MUD)
I tempi di conservazione del registro scendono a tre anni, ad eccezione dei registri relativi alle discariche che continuano ad essere conservati a tempo indeterminato.

Si segnala che i centri di raccolta comunali sono obbligati alla tenuta del registro di c/s limitatamente ai rifiuti pericolosi e che la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188 -bis, quando sarà operativo.

Formulario di Identificazione
Fino all’emanazione del decreto che istituirà i modelli digitali di Fir, la disciplina è dettata dal D. M. 145/1998 e dalle attuali disposizione in merito a numerazione e vidimazione.
Si conferma che la IV copia del Fir può essere trasmessa al produttore per pec, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore.
Le copie dovranno essere conservate 
per tre anni.
Accanto al format tradizionale è previsto che il FIR possa essere 
prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. In questo caso una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Sono esclusi dall’obbligo del FIR:

il trasporto di rifiuti effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico,
il trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi,
il trasporto di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta,
il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Microraccolta
La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, 
deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato

Stazionamenti di veicoli e soste tecniche
Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto
 e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Assistenza sanitaria domiciliare
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, n
on comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.

Manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. 
Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Relativamente a tale semplificazione sarà necessario capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”.
Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.
Attenzione! Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Manutenzione delle infrastrutture
Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento 
alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Trasporto Intermodale
Viene introdotto un regime apposito per il deposito nell’ambito del trasporto intermodale.
Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio, a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.
Qualora i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

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FAQ

Cos’ è il coefficiente K ?

Non c’è una regola fissa, ma normalmente viene considerata in proporzione e funzione di quanto ha ridotto di volume il materiale ( es. 20% ) e di quale tipologia di materiale di rifiuto assimilabile al domestico hai “avviato ad impianto di riciclo privato” che sia funzionale alla tua attività ( es 20% ).

Cioè, in pratica, ad es.

esempio1) una mensa di risto-alimentazione di una azienda industriale ( non un fast food in una azienda commerciale ! ), che occupa 500 mq di spazio, e che vende 100 pasti al giorno compreso di 100 bottigliette d’ acqua in plastica PET da 20 gr/ cad ( 500 ml ), potrà smaltire e avviare a impianto di riciclo privato ( all’ anno ):

– la biomassa per gli scarti ( massimo il 5% del peso dei prodotti preparati )

– 730.000 gr di plastica PET ( 20 gr x 100 pz x 365 gg = 730.000 gr = 730 kg

esempio 2) una azienda di carpenteria metallica di 500 mq, con 10 dipendenti, che, per contratto di lavoro, fornisce 1 bottiglia in plastica PET da 20 gr/cad ( 0 500 ml ) al giorno a servizio di ogni dipendente ( non con i distributori automatici ! di una azienda esterna ), potrà avviare a impianto di riciclo privato:

– 36.500 gr di plastica PET ( 10 pz x 365 gg x 20 gr = 73.000 gr = 73 kg ),

gli scarti di ferro non rientrano tra i rifiuti assimilabili a quelli urbani, pertanto seppur sono rifiuti prodotti attinenti all’ attività, non possono rientrare nella richiesta di riduzione

esempio 3) una palestra o un centro sportivo di 10.000 mq, con campi e pavimento in sintetico, frequentato da 100 persone al giorno che consumano 1 bottiglia d’ acqua in PET da 20 gr/cad ( = 500 ml ) a persona, potrà avviare a impianto di riciclo privato

– 36.500 gr di plastica PET ( 100 p x 365 gg x 20 gr = 730.000 gr = 730 kg )

100 kg di vestiti post-consumo, perché le divise delle tute da ginnastica si sono strappate o usurate durante le attività sportive

Codici CER che ritiriamo

( le bottiglie, i flaconi, sacchetti, scatole, ecc sono tutti imballaggi )

tipologia

cod CER

1

Imballaggi di plastica

150102

2

imballaggi da poliaccoppiato

150106

3

scarti di pannolini e assorbenti

G.U.

4

Imballaggi in vetro

150107

5

Imballaggi in metalli non ferrosi e loro leghe

150104

6

imballaggi misti ferrosi e non

150104

7

parti di autoveicoli

160106

8

parti di mezzi mobili rotabili

160117

9

rottami elettrici ed elettronici

160114

10

spezzoni di cavo alluminio

160216

11

spezzoni cavi di rame

160216

12

rottami apparecchi elettronici

160214

13

apparecchi domestici post-consumo

160216

14

sfridi e scarti di materie plastiche e fibre

120105

15

reti da pesca

200303

16

rifiuti materiali tessili

200110

17

indumenti post-consumo

200110

18

scarti di legno

030101

19

pneumatici non ricostruibili

160103

20

guscetta di cotone x lettiere

040221

21

olii esausti

020304

22

toner e cartucce per stampante

080318

23

frazione organica

020106

24

rifiuti x compost

020702

25

rifiuti con processi di pirolisi

150106

Quali sono i dati “di incrociabilità” utile alla verifica della legittimità delle detrazioni della tari, ai fini fiscali?

In pratica, seppur l’ Agenzia delle Entrate non è competente in materia di rifiuti, non c’ è da stupirsi se, per detrarre la quota competente di 36,5 kg di plastica PET ( come sopra indicato all’ es. 1 e 3 ), il competente ufficio di PP.AA. Vi chiederà di dimostrare le fatture di acquisto di provenienza delle 36.500 bottiglie in PET, ( o 100 KG di tute da ginnastica , come ad es. 3 ) e sarà inutile chiedere “più sconto” anche se i nostri MUD riporteranno indicato di aver ritirato 1.000 kg senza riuscire a giustificare la legittima provenienza nonchè la legittima “attinenza” alla attività svolta