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RACCOLTA VESTITI USATI e BOTTIGLIE , COME DONO o OMAGGIO?

RACCOLTA DI RIFIUTO, MERCE USATA o SOTTOPRODOTTO?

TRASPORTO, DEPOSITO TEMPORANEO o STOCCAGGIO?

Chiarimenti, distinzioni, definizioni e casi pratici con adempimenti e non solo.

PLASTURGICA nasce nel Luglio 2013 per raccogliere e vendere materiale plastico riutilizzabile con un sistema organizzativo di raccolta privativa e controllo qualità in esso. L’utilizzo delle “mangiabottiglie” (prodotte in proprio dalla stessa PLASTURGICA) hanno avuto un ruolo determinante per la raccolta della plastica PET (bottiglie d’acqua) e HDPE (flaconi detersivi e detergenza in genere) proveniente dal packaging post-consumo..

Abbiamo realizzato anche altre macchine dedite alla raccolta qualitativa di altri materiali (vetro, cialdine caffè ecc.). Tra queste abbiamo le “mangiavestiti” (comunemente chiamate anche “cassonetti di raccolta vestiti usati”), finalizzate al recupero di tessuti, gomme, cuoio di scarpe e altro.

Tante aziende (e non solo: anche cooperative, onlus, associazioni ecc) ci chiedono collaborazione tecnico-commerciale-amministrativa per avere tali macchine RVM reverse vending machine, volendo inserirsi nella filiera dei raccoglitori-intermediari-selezionatori-trasformatori di tali materiali, senza sapere da che parte cominciare e pensando che ci sia un vero e proprio business di economia circolare. Pensano che il recupero del tessuto dei vestiti usati (o della raccolta della plastica o vetro, carta, o altro) possa accrescere i guadagni della loro organizzazione e migliorarne l’immagine.

Di fatto, la raccolta di vestiti usati da parte di tali organizzazioni rappresenta in Italia il sistema di raccolta più diffuso: si ritiene che questi svolgano attività di raccolta e gestione per oltre la metà del quantitativo totale di frazione tessile di rifiuti urbani (CER 20.01.10 e 20.01.11). Parliamo di oltre 100.000 tonnellate anno.

Ma proprio perché “non sanno da che parte cominciare”, alcuni di questi si mettono alla ricerca di qualcuno che ritira vestiti usati e si stupiscono di NON trovare nessuno che paga per acquistare vestiti usati, ma anzi si fa pagare per ritirarli. A quel punto cominciano i dubbi. Tra le prime domande che si fanno vi è :

– Ma come fanno a stare in piedi gli altri?

– Perchè nessuno ritira vestiti sporchi e puzzolenti, misti tra cotone, lana, fibre sintetiche, cerniere in ottone e bottoni in metallo, tutto insieme mischiato?

Evidentemente… il business è un altro!

Ad esempio, alcune ONLUS ricevono donazioni da persone o aziende (anche comuni, enti e altri) che cercano un organizzazione affidabile che faccia qualcosa di pratico e utile, così da poter migliorare l’immagine social, incrementare la propria redemption e raggiungere condizioni di certificazione ISO 9001 e altro. Inoltre hanno la possibilità di utilizzare personale e mano d’ opera gratis (o che pagano gli altri) e devono trovare per esso un’occupazione ( essendo disabili o parzialmente disabili, autistici, ecc), meglio se un’attività socialmente utile (comunità per recupero tossicologici ecc) e non riconducibile all’esercizio di attività commerciale. In pratica, la liquidità finanziaria per pagare stipendi agli organizzatori, il carburante e tutto ciò che è necessario con decisioni di budget preventivi annuali e prefinanziati, deriva da donazioni di coloro che in cambio possono recuperare crediti di imposte e/o “scaricare tasse” o avere altri vantaggi.

Poi si pongono un’altra domanda: e se nei cassonetti ritrovo articoli differenti da quelli che dovrebbero esserci, cioè diversi da vestiti usati?

Questo è inevitabile: si pensa che mettendo dei cassonetti in mezzo alla strada, abbandonati a se stessi , ci si ritroveranno solo vestiti usati? Ma certo che no!

Per ridurre questo problema, tuttavia, forniamo alcuni consigli tratti dall’esperienza.

Innanzitutto, valutate bene dove posare su suolo pubblico il vostro “cassonetto giallo”, perché:

è possibile che sia passato prima di voi qualche rottamaio (normalmente abusivo) che vi ha rubato il ferro (generalmente i vestiti sporchi e puzzolenti ve li lasciano).

è probabile che dentro i sacchetti troverete articoli che non vi aspettereste, come vestiti sporchi di sangue, monete e soldi nelle tasche di qualche pantalone, bustine di polvere bianca, pasticche, ori, gioielli, armi non giocattoli, peluche, giochi in plastica, altri rottami o rifiuti.

è possibile che riceviate multe dal Comune perché apparirete come responsabili di luoghi di discarica o di raccolta rifiuti abusive (normalmente troverete televisori, divani, batterie, pneumatici da auto e altro davanti i vostri cassonetti, tali da farli apparire centri di raccolta di rifiuti abusivi).

è possibile che riceviate procedimenti penali per favoreggiamento o concorso in attività illecita di rifiuti o di ricettazione di refurtiva o di trasporto rifiuti illecito (se avrete la autorizzazione a trasportare solo tessuti) o altro.

non dovete ridere se qualcuno vi manda una email chiedendo di non ritirare la raccolta dei vestiti usati perché l’ ex-coniuge (o ex-convivente) gli ha svuotato il guardaroba, portando il tutto dentro i vostri cassonetti.

– non dovete stupirvi se qualcuno parlerà male di voi perché non gli avete fatte il piacere di svuotare la cantina o il guardaroba del loro domicilio, magari… gratis!

sicuramente riceverete richieste di danni per violazione di privacy se installate delle telecamere a controllo dei vostri cassonetti

certamente riceverete raccomandate dal Comune o dall’ASL che vi contesteranno di non avere igienizzato o controllato a sufficienza le aree assegnate

– indubbiamente riceverete lamentele per inadempienza o per l’inadeguatezza del vostro servizio di raccolta, trovata una situazione come quella della foto di seguito

è lecito, con le dovute cautele e regolarità documentali che vi venga chiesto da aziende di organizzare la dismissioni di beni obsoleti, ai sensi del DPR n 441/97.

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PLASTURGICA, sin dalla sua nascita, era un’attività di natura consortile, cioè rappresentava diversi soggetti economici e li organizzava tra loro. Questi soggetti si occupano specificatamente e separatamente di alcune fasi della lavorazione del materiale, a partire dalla raccolta del materiale (plastica in particolare), i trasporti, i depositi temporanei, gli stoccaggi, la cernita, la selezione, la macinazione , i lavaggi fino alla vendita del prodotto finito (sedie, tavoli, ecc). PLASTURGICA ne organizzava così l’intera filiera del riciclo e/o dell’upcycling in genere, anche valorizzando il processo con azioni di marketing (coupon, tracciabilità, software di automazione ecc ).

Già nel 2013, sul sito di PLASTURGICA, veniva chiarita la nostra opinione sul concetto giuridico della distinzione “rifiuto o merce?” così come esposto sulla pagina http://plasturgica.com/menu-plasturgica-satellite.html .

Ma oggi, con il costante aumento della richiesta di macchine “mangiavestiti” e “mangiabottiglie” da parte di soggetti (aziende no profit, newco, onlus ecc), riteniamo opportuno puntualizzare alcuni aspetti pratici-amministrativi-fiscali e orientare il lettore negli aspetti normativi e giuridici fondamentali per apprendere questo mestiere.

Il tutto dipende fondamentalmente dalla dichiarazione dello scopo che si intende perseguire (profit, no profit, umano, sociale, ecc) e dalla modalità con cui si intende svolgere l’attività.

Innanzitutto è necessario:

un’ organizzazione registrata (ditta individuale, società, cooperativa, onlus, associazione, o altro) che deve dichiarare e definire per iscritto il motivo e l’ intento per cui intenda svolgere tale attività, perché da tali dichiarazioni dipendono tutta una serie di adempimenti amministrativi

– delle persone di buona volontà

– un immobile dove stoccare-separare-selezionare i prodotti, con a disposizione utenze, servizi ed accessori essenziali (scaffalature, muletto, pressa, ecc)

– uno o più autocarri con carburante, ecc

liquidità finanziaria per avviarel’operazione

a seconda dei casi, come poi verrà spiegato, ci potrà essere bisogno anche:

– iscrizione Albo Gestori Ambientali, con nomina del Responsabile Tecnico, previo esame abilitativo

– autorizzazione della Provincia, con ARPA e ASL in conferenza di servizio

– assicurazioni e fidejussioni necessarie

In pratica,

per definire e dichiarare “il motivo e l’ intento per cui si intenda svolgere tale attività” è necessario rispondere ad alcune domande:

1. Il servizio di raccolta: è richiesto da altri o è offerto da te?

2. Riconoscimento dell’utilizzatore del servizio: persona fisica o persona giuridica?

3. Luogo di esecuzione del servizio: suolo pubblico o suolo privato?

4. Il servizio di raccolta verrà svolto gratuitamente o a pagamento?

Rispondendo a queste domande potrete comprendere perché le nostre “mangiavestiti” sono le migliori perché facilmente adattabili ad ogni situazione.

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LA QUESTIONE DELLA GRATUITA’ DELLA CESSIONE DEI BENI

E’ abitudine che l’ inserimento dei vestiti usati nei cassonetti sia gratuito per l’utente. Anche l’inserimento delle bottigliette di plastica nei compattatori è abitualmente gratuito.

NB La norma italiana (ma anche quella europea) definisce “rifiuto”, tutto ciò di cui un soggetto intenda disfarsi, o di cui è obbligato disfarsi (art 1 L. 152/2006).

Ma… dei vestiti usati si è obbligati disfarsi? Perchè bisogna disfarsene? Quando?

Quindi… il ritiro di rifiuti è gratis?

Certo che no! A chi e a cosa servirebbe altrimenti la “tassa rifiuti”?

La raccolta dei vestiti è sempre classificabile come “cessione gratuita di bene”? O come raccolta rifiuti? E… per i vestiti riutilizzabili? Quindi… è come la raccolta delle bottiglie? Sono sempre gratis? E sono sempre rifiuti o no?

Il problema della cessione gratuita di beni, ha sempre trovato divisa la dottrina aziendalistica tra coloro che ritenevano non esserci obblighi alcuni (né contabili in rapporto alle cessioni gratuite di beni, né di tracciabilità per assenza di variazioni patrimoniali originarie,leggasi anche finanziarie, che misurassero le corrispondenti variazioni economiche derivate) e coloro che, al contrario, ne sostengono la necessaria rilevazione, specie nelle cessioni gratuite a titolo di sconto, premio o abbuono che determinano riduzioni o aumenti nei corrispondenti ricavi.

La questione va dunque affrontata anche con riguardo sia agli aspetti civilistico-contabili che l’operazione provoca, sia agli aspetti fiscali della stessa, in quanto la raccolta di vestiti usati (o anche delle bottiglie) può avvenire come acquisto a costo zero o come vendita con ricavo. Quindi, tutto utile lordo.

Ovviamente creando un problema allo studio di settore e ai suoi parametri.

DONAZIONE E OMAGGIO SONO DIFFERENTI

LA GRANDE DIFFERENZA TRA REGALARE E DONARE

Regalare e donare non sono sinonimi.

Regalare evoca l’idea della “regalità”, del tributo a chi meriti un riconoscimento in quanto “regale”. Regalare è un atto volto a riconoscere un merito o a compensare un debito a qualcuno nei cui confronti si debba manifestare riconoscenza.

Donare é un’altra cosa.

Donare viene da dare, dare nel senso più pieno e profondo: significa offrire in pegno qualcosa che testimonia amore e farlo in modo incondizionato, senza sentire di dovere nulla all’altro e senza nulla pretendere dall’altro.

Il dono, a differenza del regalo, è un omaggio ai sentimenti, e non alla persona.

Il gesto del dono sarà sempre più importante e più significativo dell’oggetto donato, mentre il gesto del regalo resta spesso irrisorio o anonimo, anche quando l’oggetto è molto costoso.

Chi dona sceglie l’oggetto come simbolo, con l’intenzione di trasmettere #amicizia, #stima e #amore, come se queste ricchezze sapessero trasfondersi nel dono…

Chi dà in modo incondizionato si impegna con le proprie risorse nella ricerca di ciò che il dono saprà esprimere, senza troppe parole e nel modo più autentico, l’affetto che nutre per chi scarterà il pacchetto “sotto l’albero.”

IL PROBLEMA DELLE ATTIVITA’ CHE CEDONO GRATUITAMENTE PRODOTTI: MERCE O RIFIUTI?

Quali sono gli obblighi e le operazioni da svolgere quando un’azienda cede gratuitamente un bene come omaggio?

Problematiche sulla gestione delle fatture tra IVA detraibile, rivalsa e registrazione dell’operazione

Da un punto di vista fiscale il trattamento della fatturazione degli omaggi si differenzia a seconda che i beni destinati a essere ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell’attività esercitata dall’impresa.

Precisiamo fin da subito che per beni rientranti nell’oggetto della propria attività si intendono i beni la cui produzione e/o il cui commercio fanno parte dell’attività tipica dell’impresa, ovvero quella effettivamente svolta anche se non prevalente e anche se non viene indicata espressamente nell’atto costitutivo o nello statuto della società.

Andiamo ad analizzare le varie casistiche, mettendo in particolare in evidenza gli adempimenti previsti dalla normativa Iva (fatturazione degli omaggi e versamento dell’imposta).

1 Beni non oggetto dell’attività dell’impresa distribuiti gratuitamente

1.1 Acquisto di omaggi (beni non oggetto dell’attività)

1.2 Cessione di omaggi (beni non oggetto dell’attività)

2 Beni oggetto dell’attività dell’impresa distribuiti gratuitamente

2.1 Acquisto di omaggi (beni oggetto dell’attività)

2.2 Cessione di omaggi (beni oggetto dell’attività)

2.3 Qual è l’imponibile IVA?

3 Campioni gratuiti di modico valore

Beni non oggetto dell’attività dell’impresa distribuiti gratuitamente

Acquisto di omaggi (beni non oggetto dell’attività)

Nel momento in cui andiamo ad acquistare beni destinati a essere distribuiti gratuitamente dobbiamo prima di tutto chiederci se abbiamo diritto a detrarre l’iva sull’acquisto effettuato.

Tali beni potranno certamente essere qualificati come spese di rappresentanza e quindi, ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 la detrazione dell’Iva sull’acquisto è strettamente collegata con il costo dei singoli beni:

– se i beni sono di costo unitario non superiore ad euro 50 (Iva esclusa), l’Iva sarà detraibile;

– se i beni sono di costo unitario superiore ad euro 50 (Iva esclusa), l’Iva sarà indetraibile.

Cessione di omaggi (beni non oggetto dell’attività)

Come bisogna comportarsi invece nel momento in cui tali beni vengono ceduti gratuitamente?

L’art. 2 comma 2 n.4) del D.P.R. 633/1972 dispone che non costituiscono cessioni di beni la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se:

– di costo unitario non superiore ad euro 50 (Iva esclusa);

– non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’ iva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

Dal dettato normativo emerge chiaramente quindi che le cessioni gratuite dei beni non oggetto dell’attività dell’impresa sono sempre operazioni escluse da IVA; ne consegue che non vi sarà alcun obbligo da parte del soggetto cedente di emettere un documento fiscale (fattura, ricevuta) o di effettuare alcun adempimento a fini IVA.

Sarà tuttavia opportuno, al momento della consegna dei beni, che venga emesso un documento di trasporto con causale “omaggio” o un documento analogo da cui risulti il destinatario al fine di provare l’inerenza dell’acquisto (come spesa di rappresentanza), provare l’effettiva consegna dei beni ed evitare quindi possibili contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Beni oggetto dell’attività dell’impresa distribuiti gratuitamente

Acquisto di omaggi (beni oggetto dell’attività)

Nel caso in cui si decida di distribuire gratuitamente beni oggetto dell’attività d’impresa, difficilmente l’acquisto potrà essere qualificato come spesa di rappresentanza, ma si tratterà di un normale acquisto inerente l’attività corrente dell’impresa, con detrazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.

Cessione di omaggi (beni oggetto dell’attività)

Ne consegue che la successiva cessione gratuita di tali beni costituisce a tutti gli effetti un’operazione rilevante ai fini IVA, con obbligo di emissione della fattura con addebito dell’IVA; il cliente che riceve l’omaggio sarà tenuto al solo pagamento dell’imposta trattandosi di una “cessione gratuita con esercizio della rivalsa dell’IVA”.

L’impresa che effettua la cessione gratuita potrà tuttavia anche decidere di non esercitare la rivalsa dell’iva, documentando quindi l’operazione secondo una delle seguenti soluzioni alternative:

– emettere la fattura “omaggio” con l’applicazione dell’Iva, esercitando la facoltà di non addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 633/1972”;

– emettere un’autofattura in un unico esemplare, da annotare nel registro delle fatture emesse con indicazione che trattasi di “autofattura per omaggi”, con la possibilità di emettere un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese;

– tenere uno specifico registro degli omaggi, nel quale annotare cronologicamente l’ammontare delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Qual è l’imponibile IVA?

Trattandosi di cessioni gratuite, e quindi per definizione senza pagamento di un corrispettivo, quale sarà la base imponibile su cui andare ad applicare l’IVA?

La norma di riferimento, ovvero l’art. 13 del D.P.R. 633/1972 prevede che in tali circostanze la base imponibile IVA sia costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Nel caso in cui l’impresa decida di non esercitare la rivalsa, indipendentemente dalla modalità utilizzata (fattura senza rivalsa, autofattura o tenuta del registro) l’IVA rimane a carico del soggetto che ha ceduto i beni, e sarà un costo indeducibile.

La cessione di rifiuti è esente IVA. Ma è importante che, allegando i “formulari rifiuti”, dette operazioni di cessione di beni vengano registrate regolarmente, perché la responsabilità fiscale e di evasione imposte è sempre “condivisa” tra cedente e ricevente.

Campioni gratuiti di modico valore

I campioni omaggio sono beni oggetto dell’attività propria dell’impresa distribuiti con a scopo promozionale. Nell’ampia tematica delle cessioni gratuite di beni (omaggi), questi prendono il nome di “campioni gratuiti di modico valore”. Le caratteristiche di queste tipologie di cessioni e i conseguenti adempimenti fiscali sono trattati nell’articolo dedicato: La fattura per campioni gratuiti di modico valore e i requisiti per la non imponibilità IVA

PROFILI FISCALI

Le cessioni di beni senza corrispettivo, vanno distinte in diverse ipotesi, le cui norme sono differentemente trattate dal D.P.R. n. 633/72.

In particolare si possono trattare di :

– cessioni gratuite di beni a titolo di omaggio (art. 2, co. 2 n. 4 D.P.R. n. 633/72);

– cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2, co. 3, lett. d);

– cessioni di beni a titolo di sconto, abbuono o premio (art. 15, co. 1, n. 2 D.P.R. n. 633/72);

– cessioni gratuite per beneficienza ed assistenza (art. 10, nn. 12 e 13 D.P.R. n.633/72);

– cessioni gratuite di opere librarie e donazioni informatiche (art. 54, L. 342/2000)

Volendo schematizzare la normativa IVA di riferimento, le cessioni di beni senza lo specifico pagamento di un corrispettivo sono così disciplinate dalla norma IVA:

l) cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono;

2) cessioni gratuite.

Qui di seguito sono illustrati i suindicati casi:

1) Cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa

Allorché i beni ceduti gratuitamente rientrano nell’attività propria dell’impresa, la normativa IVA prevede i seguenti casi:

a. Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati. L’art. 2 lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che la cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (es.: medicinali per medici, libri per eventuali adozioni, ecc.) non sono considerate cessioni ai fini Iva.

Tali operazioni, non estrinsecandosi in uno scambio monetario tra l’azienda ed economie esterne, non sono rilevate per il calcolo del reddito indistintamente riferito alla gestione: il concorso alla formazione del reddito d’esercizio dei costi di tali beni ceduti gratuitamente avviene indirettamente.

In sostanza, a fine esercizio affluiranno minori ricavi al Conto Economico o minori valori appariranno attribuiti alle rimanenze finali di prodotti: corrispondentemente, in Dare del Conto Economico apparirà indistintamente il costo di produzione degli articoli ceduti gratuitamente;

b. Cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. L’art. 2, co. 2 n. 4) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che sono soggette ad IVA le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tali cessioni di beni (es.: gli omaggi dei beni di propria produzione fatti alle persone che visitano lo stabilimento, ai clienti o ad altre persone, ecc.) sono così caratterizzate: – devono essere assoggettate ad IVA; – l’IVA deve essere calcolata sul valore normale del bene; – l’esercizio della rivalsa dell’IVA non è obbligatorio (art. 18, co.3, D.P.R. n. 633/1972). Si ricordi, a tal riguardo, che a norma dell’art. 99 del TUIR le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, come le imposte sul reddito, non sono fiscalmente deducibili.

BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO

Nelle campagne di vendita, spesso in sostituzione di uno sconto in denaro, alcune aziende usano concedere ai propri clienti sconti sotto forma di quantità aggiuntive gratuite dello stesso prodotto oggetto della fornitura ovvero di quantità gratuite di altri prodotti commercializzati dall’impresa. Nella prassi aziendale, la prima soluzione va sotto il nome di “13° pezzo”. Il prezzo di vendita, include anche quello riferito ai prodotti ricevuti gratuitamente e normalmente l’IVA su tali pezzi aggiuntivi (ovviamente non esposta separatamente ma semplicemente implicita nella fornitura) è detraibile, salvo che si tratti di prodotti con IVA oggettivamente indetraibile ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72.

CESSIONI GRATUITE PER BENEFICENZA

Le cessioni gratuite di beni a titolo di elargizione liberale, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, nn. 12 e 13, DPR n. 633/72, se poste in essere nei confronti di Enti non profit e nei confronti di soggetti colpiti da calamità naturali. In particolare, i prodotti alimentari non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione perché prossimi alla scadenza naturale, se ceduti a titolo gratuito, si considerano distrutti agli effetti dell’IVA (in tal senso si veda la L. n. 133/1999).

1. RACCOLTA COME DONO

Chiarimenti, distinzioni, definizioni e casi pratici con adempimenti e non solo.

Nel caso di raccolta di vestiti usati, bisogna avere chiara la differenza tra raccolta dono o omaggio e raccolta merce usata (che invece ha un mercato), anche se quest’ultima registra un calo di qualità a causa della fast fashion.

Esistono diversi modi per disfarsi di vecchi capi di abbigliamento:

  • consegnarli in omaggio

  • consegnarli come dono

  • consegnarli come merce usata

1) donarli in base alla legge contro gli sprechi alimentari dell’agosto 2016 (la cosiddetta Legge Gadda, ndr) conferendoli direttamente alle associazioni.

2) fare la raccolta differenziata di abiti usati ai sensi del Codice ambientale, al fine di recuperare il maggior quantitativo di capi per il loro riuso riducendo i rifiuti.

E la confusione si genera quando chi se ne occupa sui propri cassonetti pubblicizza anche fini benefici.

Si esclude di fatto che il cassonetto sia raccolta di rifiuti, solo ed esclusivamente se viene ai fini di solidarietà sociale, viene eseguita selezione e igienizzazione del prodotto dallo stesso cessionario e con conseguente consegna diretta nelle mani dei soggetti utilizzatori.

Vediamo le differenze

La raccolta di tessuti quali scarti commerciali di negozi di tessitura (come fine rotoli, tagli di scarto, imperfezioni di produzioni ecc) sono classificati come “RIFIUTO TESSILE URBANO” (CER 20.01.10 e 20.01.11) e devono essere gestiti in conformità alla normativa vigente da chi è iscritto all’Albo Gestori Ambientali, previe autorizzazioni della Provincia (sentite Arpa, ASL e Comune), rilascio di assicurazioni e fidejussione, pratica ambientale AUA richiesta da tecnico abilitato ecc.

La gestione di abbigliamento usato come “DONO” è ben differente e nasce dalla normativa “contro lo spreco alimentare”, comunemente paragonato quindi anche allo spreco dei prodotti farmaceutici, tessuti, delle plastiche e di altro

La differenza tra queste due diverse attività è ben definita dall’art. 14 della Legge contro lo spreco alimentare., che qui riportiamo integralmente

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 .

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (16G00179) (GU n.202 del 30-8-2016)

Art. 14 Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l’ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest’ultima si renda necessaria per l’ottenimento delle seguenti specifiche».

Quindi, in base alla legge, solo nel caso di tratti di “DONO” il soggetto deve adoperarsi per renderlo disponibile ai soggetti bisognosi con la dovuta igienizzazione (lava e stira, cuci e ripara) e deve ricevere presso la propria sede, e certo non tramite cassonetti su strada, e altresì non fare commercio della raccolta. La parte che risulterà non donabile (ad es. indumenti macchiati di sangue, strappati, usurati, ecc a cura e discrezione del soggetto dedito alla raccolta e selezionatore) deve essere gestita come “RIFIUTO”, quindi ceduta ad altri soggetti con rilascio di formulario a colui che è iscritto all’Albo Gestori Ambientali con autorizzazione al trasporto, e poi al trattamento, di cui cod CER 20.01.10 e 20.01.11

Quindi, che tipo di business è la raccolta di vestiti usati?

La raccolta dei vestiti usati non è sovvenzionata dai Comuni, peraltro non obbligati a farla, al contrario della raccolta di carta, alluminio, plastica e vetro che hanno costi coperti dal Ministero e altri Consorzi.

Tutta la filiera della raccolta dei vestiti usati, dunque, è finalizzata a recuperare valore e prolungare la vita del bene. Non ci si deve scandalizzare che questa venga venduta per sovvenzionare la raccolta stessa, come i proventi di una attività commerciale.


È inoltre importante un’altra precisazione.

Circa la metà di questa raccolta è svolta da aziende italiane; l’altra da aziende straniere, per lo più dell’Est e del Maghreb che acquistano capi del Made in Italy, molto ricercati all’estero.

Vi sono tre fasi:

1) Il primo anello è la raccolta che avviene manualmente, e poi cernita manualmente per eliminare abiti sporchi, scarpe spaiate ecc. Il materiale raccolto finirà trasformato in stracci, in pannelli fonoassorbenti, filato… anche questo è riuso.

2) Il secondo è l’attività degli intermediari: aziende commerciali con contatti con gli acquirenti in Tunisia e Bulgaria che si occupano di dogane e spedizione. Questo tipo di raccolta, infatti, va costantemente movimentata: gli abiti non si stoccano in capannoni; si raccoglie e si vende per garantire fluidità.

3) Il terzo anello è rappresentato dalle aziende che selezionano la qualità comprata dividendola manualmente in sacchi per tipologie (camicie, pantaloni, coperte, oppure cotone, lana, fibre sintetiche ecc) o taglie (adulto uomo, donna, bambini ecc) buttando via il meno possibile (difetti di produzione, strappati, scoloriti ecc) che finirà trasformato in stracci, in pannelli fonoassorbenti, filato… anche questo è riuso.

PLASTURGICA dove si inserisce “in queste fasi” ?

– Nella prima ( raccolta manuale ), attraverso dei ns cassonetti ( che possono essere dati anche in gestione) e con l’ uso della ns tecnologia ( che può essere applicata anche su cassonetti o mangiabottiglie di altre marche e altri raccoglitori )

– nella quarta ( non l’ abbiamo inserita prima) perché siamo gli unici in Europa a farla.

Cioè, dopo la raccolta , il materiale viene cernita-separato per tipologia di materiale, igienizzazione e avviato al riciclo specifico di ogni materiale.

In pratica,

nel caso dei vestiti usati, vengono divisi ( a mano ! ), cotoni da lane, imbottiture sintetiche, cerniere, bottoni, ecc, poi igienizzati con lavaggi in grandi lavatrici industriali, e poi sfilacciati così da recuperare la materia prima-seconda per i vari usi nella normale pratica industriale

nel caso delle bottiglie in PET, vengono divise da lattine di alluminio e da flaconi in HDPE, i tappi in PP da quelli in PS, poi, separatamente, macinati e granulati, così da recuperare la materia prima-seconda per i vari usi nella normale pratica industriale, pronti per il loro riutilizzo .

Ma… tutta stà lavorazione a mano, viene economicamente sostenuta dalla vendita del materiale finale ?

NO. Per questo motivo PLASTURGICA vende coupon e campagne di marketing attinenti alla raccolta qualitativa. Maggiori informazioni li potrete visionare alle pagine riguardo il growth hacking, qui al http://plasturgica.com/come-funziona—differenza-tra-growth-hacking-e-viral-marketing.html

In futuro , cosa accadrà?


Si costituirà un meccanismo simile a quello esistente per carta, vetro e pneumatici, che prevede un coinvolgimento dei produttori tessili con loro responsabilità estesa nella gestione del ciclo di vita del prodotto finché diventa rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, cernita e trattamento, attraverso l’ecocontributo, probabilmente pari all’ 1 % del valore commerciale. ( Per esempio per un giacca da 150 euro potrebbe essere previsto un ecocontributo di 1,50 euro). Così finalmente si avrà la tracciabilità anche sulla raccolta di vestiti usati (come per le bottiglie), che per PLASTURGICA vuol dire un incremento dell’uso dei coupon.

A Prato, per esempio, c’è un’antica filiera di recupero di lana e cotone per i filati.

Per il settore plastica, invece, è già risaputa quanta “tassazione separata” è stata imposta ai produttori di materia plastica. Costo che ovviamente rientra nella filiera economica a carico dell’ utente, così responsabilizzato del costo di ogni prodotto ( generalmente riguardo la quota imballaggio ) che dovrà essere gestita come “futuro rifiuto” al momento dell’ acquisto.

LA DIRETTIVA EUROPEA

Le Direttive sull’Economia circolare stabiliscono che a partire dal 2025 tutti gli Stati membri dovranno organizzare la raccolta differenziata di questa frazione di rifiuti urbani.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani da abbigliamento è la base per consentire di massimizzare, dopo la selezione, il riuso ed il riciclo di questa frazione dei rifiuti domestici, riducendo il loro smaltimento in discarica o in inceneritore.

In Italia si raccolgono in modo differenziato ogni anno circa 135.000 tonnellate di questi materiali, la cui lavorazione, assieme al materiale importato, è la base che alimenta anche il mercato dell’usato, che sta crescendo come alternativa al “fast fashion”.

La filiera del fast fashion

Questa attività, anche da un punto di vista normativo, è cosa profondamente diversa rispetto alla “donazione” di capi di abbigliamento per i bisognosi.

Si articola in 4 punti:

  1. la raccolta, svolta in gran parte da cooperative sociali che la effettuano sulla base di apposite convenzioni stipulate con i Comuni o loro consorzi (che sono i soggetti titolati alla raccolta dei rifiuti urbani);

  2. le aziende commerciali che si occupano di vendere in Italia ed all’estero i quantitativi raccolti;

  3. le aziende che comprano, selezionano e vendono i lotti destinati al riuso o al riciclo;

  4. le aziende specializzate nel riciclo dei filati di pregio.

Queste attività hanno molte ricadute positive da diversi punti di vista:

– ambientale, con la riduzione del consumo di materie prime e dello smaltimento in discarica o negli inceneritori;

– economico, per la riduzione dei costi di smaltimento;

– sociale, per la creazione di posti di lavoro in parte a favore di persone appartenenti alle categorie svantaggiate.

Il 1° gennaio 2025 è il termine ultimo per normarsi.

Da tempo la Francia prevede ecocontributi per l’abbigliamento.

Ci sembra opportuno, oggi, prima di esaminare le novità legislative a questo proposito, un esempio pratico:

1) chi “si disfa” del cappotto inutilizzato in buono stato cedendolo alla parrocchia per i poveri o per i terremotati, non si disfa di un rifiuto ma di qualcosa che ancora assolve direttamente la sua funzione originaria;

2) se, invece, chi “si disfa” di un cappotto liso, bucato e non più utilizzabile come tale, e il detentore lo cede ad una maglieria (o anche alla parrocchia) la quale ne recupererà la stoffa ancora buona, dovremo parlare di vero e proprio “rifiuto”.

Insomma, a nostro parere, l’abito usato non è un rifiuto se è chiara la volontà del soggetto di non “disfarsi” del bene ma di cederlo a terzi, a titolo gratuito od oneroso, affinché continui a venire utilizzato nella sua originaria funzione.

E’ infatti del tutto evidente che in tal caso non c’è alcun rischio di inquinamento ambientale.

E che, se così non fosse, la PP.AA dovrebbe procedere penalmente contro tutti i rivenditori di abiti usati per traffico illecito di rifiuti.

Diverso è, ovviamente, il caso in cui l’abito usato non sia più utilizzabile ovvero venga espressamente conferito dal detentore nell’ambito della raccolta dei rifiuti urbani. In questo caso vi è rischio di inquinamento ambientale e, quindi, si tratta di rifiuto che cesserà, eventualmente, di essere tale solo quando e se verranno rispettate le condizioni imposte dall’art. 184 ter.

Infine, è il caso di sottolineare che anche un abito usato, ceduto come indumento utilizzabile, può tuttavia diventare “rifiuto” se, alla cernita, risultasse inidoneo alla sua funzione (ad esempio perché troppo liso); anche se, come è evidente, sarebbe solo da questo momento del processo che scattano i doveri sui “rifiuti”.

Aggiungiamo solo che le condizioni imposte dall’art. 184 ter (come ancora oggi sono previste dal D. M. 5 febbraio 1998) per la cessazione della qualifica di rifiuto, per gli indumenti usati, consistono in una attività di recupero mediante selezione e igienizzazione per l’ottenimento di alcune specifiche sanitarie.

Proprio su queste basi normative, del resto, la Cassazione, nel 2013, confermava la condotta di una pluralità di soggetti che aveva organizzato la raccolta di abiti dismessi ed accessori, prodotti come rifiuti urbani da parte di privati, previo trasporto presso il magazzino dell’acquirente direttamente, a cui veniva contestato il reato di traffico illecito di rifiuti. Nella fattispecie veniva contestato “[…] fungevano da centro di smistamento, in quanto provvedevano direttamente alla vendita presso il mercato interno ed estero, in assenza del trattamento legislativamente previsto per il recupero, configurando così i reati di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illeciti di rifiuti e falso”; con la specificazione successiva che “il trasporto avveniva senza il necessario passaggio presso lo stabilimento, dove si sarebbero dovute effettuare quelle attività di fumigazione e disinfestazione idonee a trasformare gli abiti in materie prime secondarie […]“.

Si noti che, in questa sentenza, la suprema Corte non si soffermava sulla qualificazione degli “abiti dismessi” in quanto, nel caso di specie, erano “prodotti come rifiuti urbani” da parte di privati.

Ciò premesso, si deve notare che negli ultimi anni le cronache hanno spesso dato notizia di truffe consumate attraverso l’artificio di raccogliere abiti usati a fini di beneficenza per poi destinarli alla vendita, specie in paesi del terzo mondo, con evidenti rischi igienico sanitari.

E’ così che il nostro legislatore ha ritenuto di intervenire per evitare dubbi e scappatoie, delineando in modo preciso le condizioni per l’applicazione della normativa sui rifiuti in tema di abiti usati e dismessi quando siano oggetto di donazione.

L’art. 14 della legge 166 del 2016

L’occasione è stata la emanazione della legge 19 agosto 2016, n. 1664 , in tema di “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, la quale contiene il seguente

Art. 14 articolo:

Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati

quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o

che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l’ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest’ultima si renda necessaria per l’ottenimento delle seguenti specifiche».

La formulazione della norma, come spesso accade per la normativa ambientale, appare con il quadro normativo generale e con le nozioni di rifiuto e di recupero alquanto imprecisa, specie per quanto attiene alla coerenza di questa disposizione particolare.

Commentiamo i primi due commi dell’art. 14

Esaminiamo, pertanto, i primi due commi: riguardo agliaccessori di abbigliamento”, quelle in cui vi sia un conferimento diretto presso le sedi

1) Il primo comma non parla di rifiuti ma definisce solo “cessioni a titolo gratuito di articoli e operative dei soggetti donatari.”

2) Il secondo comma si riferisce, invece, alla ipotesi in cui questi beni non vengano destinati alla donazione diretta di cui al primo comma, e stabilisce che, in questo caso, essi vengano gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti.

Collegando i due commi sembra quindi, a livello letterale, che gli abiti usati oggetto della donazione diretta di cui al primo comma (quando, ad esempio, qualcuno li porta a scopo di destinare la donazione diretta in parrocchia) siano esclusi dalla normativa sui rifiuti mentre se non sono destinati a questa donazione diretta siano soggetti alla normativa sui rifiuti.

E peraltro la normativa sui rifiuti si applica pure agli abiti usati del primo comma che, “non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo”.

Si noti che, nel primo comma, il legislatore parla di articoli e accessori di abbigliamento usati, e, nel secondo, parla di “beni […] gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti “.

Quindi, in sostanza, con la nuova legge gli abiti usati non vengono mai qualificati come rifiuti ma solo, in presenza di alcune condizioni, equiparati ai rifiuti con riferimento alla disciplina loro applicabile.

Trattasi, cioè, di beni cui, per legge, nei due casi del comma 2, si applica la normativa sui rifiuti.

Il che, ovviamente, non tocca in alcun modo la disciplina generale degli abiti usati che non rientrano nella previsione della nuova legge. In particolare se rientrano nella definizione generale di rifiuto (ad esempio, il detentore se ne disfa abbandonandoli nei cassonetti) ad essi.

Così come, di converso, anche dopo la nuova legge, non potrà applicarsi la normativa sui rifiuti al commercio (a titolo oneroso, e, quindi, non donazione) di abiti usati (ad esempio in un mercatino dell’usato).

Infatti, pure se il secondo comma sembra riferirsi, a livello letterale, a qualsiasi cessione diversa dalla donazione diretta di cui al primo comma, appare evidente, dal contesto generale ma anche dalla intitolazione della legge e dell’articolo alla “solidarietà sociale” che tutta la disposizione in esame si riferisce solo alla donazione di abiti usati e non al loro commercio o vendita. E, proprio perché si tratta di donazioni di “beni”, preferisce sancire, “sociale”, ai fini cautelativi ed igienico sanitari, la applicabilità della normativa sui rifiuti, salvo l’ipotesi che vi sia donazione diretta nelle mani del beneficiario, in quanto quest’ultimo, in tal caso, verifica subito lo stato degli indumenti ed è peraltro obbligato ad applicare la normativa sui rifiuti qualora essi non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo (comma 2).

In altri termini, a nostro sommesso avviso, in tema di abiti usati, la nuova legge si limita a disciplinare la loro donazione sancendo, a fini igienico sanitari, la applicabilità della normativa sui rifiuti salvo il caso di donazione diretta di abiti direttamente idonei di successivo utilizzo.

Donazione diretta che, peraltro, deve avere come destinatari (“soggetti donatari”) solo “gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” (art. 2, comma 1, lett. b) legge 166/2016) .

In conclusione, quindi, a nostro parere la nuova legge ha esteso cautelativamente, con i primi due commi dell’art. 14, l’applicazione della normativa sui rifiuti anche alle donazioni di abiti usati, con la sola eccezione di quelle, effettuate direttamente ad enti di assistenza e beneficenza, di abiti direttamente idonei ad un successivo utilizzo.

In tutti gli altri casi, ovviamente, la normativa sui rifiuti continuerà ad applicarsi, come prima, a quegli abiti usati che rientrano nella nozione di “rifiuto” in base alla definizione generale di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs 152/065.

3) Il terzo comma dell’art. 14 modifica, invece, le prescrizioni previste dal D. M. 5 febbraio 1998 confezionati post-consumo” onde ottenere “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri in tema di recupero di “indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo”.

A tal fine, era prevista “selezione e igienizzazione per l’ottenimento delle seguenti specifiche [R3]:

– carica aerobica mesofila <106 /g;

– streptococchi fecali <102 /g;

– salmonelle assenti su 20 g”

Con la modifica in esame, la igienizzazione diventa solo eventuale; deve, cioè essere fatta solo quando si renda necessaria per l’ottenimento delle sopra riportate specifiche. Lasciamo ai politici di chiarire come sia possibile che degli operai-magazzinieri, a vista, possano capire se queste specifiche siano già rispettate, evitando la igienizzazione. Di certo, in dottrina si è osservato che “gli stracci e gli indumenti usati possono rappresentare un potenziale veicolo di malattie infettive, concorrendo alla disseminazione di ectoparassiti vettori di malattie infettive.

In pratica, per ritenere di aver igienizzato gli indumenti, ci vuole un biologo che effetti le analisi chimiche sugli abiti e sulle acque reflue di ogni lavaggio e le certifichi. Solo così il “rifiuto” di abiti usati cessano la qualifica di rifiuti e diventano materia prima-seconda.

Ecco il punto che però viene indebolito dalla presente legge, facoltizzando l’igienizzazione.

Comunque, la norma, così come formulata, genera alcune perplessità.

In primo luogo, infatti, parla di “attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1” che, come abbiamo visto, non sono rifiuti e non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti. E, pertanto, avrebbe dovuto parlare non di “recupero” ma di “riutilizzo”; e cioè “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. (art. 183, comma 1, lett. r, D. Lgs. 152/06).

In secondo luogo, pur dopo questa premessa, il terzo comma modifica, senza alcuna limitazione o precisazione, il dettato del D.M.; e, pertanto, la modifica si applicherà non solo agli indumenti ed accessori di cui al comma 1 ma a tutti gli indumenti ed abiti usati soggetti alla normativa sui rifiuti.

In terzo luogo, non appaiono chiare le ragioni di modifica, almeno così come richiamate dal legislatore: mentre, infatti, è evidente che rendere la igienizzazione solo eventuale favorisce la “sostenibilità economica”, appare altrettanto evidente che, in tal modo, non si evita ma, al contrario, si rende più probabile il rischio di “impatto negativo sulla salute”. Ma, soprattutto, non si capisce in qual modo questa modifica (del terzo comma) possa contribuire al “raggiungimento degli obiettivi della presente legge”; e cioè “favorire il recupero e la donazione di… altri prodotti a fini di solidarietà sociale”; e ” contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti” (art. 1, comma 1, lett. b) e c) legge 166/2016).

Motivazioni che, al limite, potevano essere valide per i primi due commi dell’art. 14, ma non per il terzo.

Insomma, una legge di piena estate, quando nessuno legge la Gazzetta Ufficiale, con un titolo che non menziona né gli abiti usati né i rifiuti ma solo prodotti alimentari e farmaceutici .

Per questo, a seconda dei casi delle funzionalità e scopi del fornitore (rifiuto o merce o materia prima-seconda o sottoprodotto), cambiano i contratti e i documenti da allegare.

E’ così che le macchine di PLASTURGICA sono le preferite da chi vuole svolgere questo “mestiere”, perché con la loro semplice configurazione e sistemi di riconoscimento (barcode ecc) e gli altri accessori (bilance ecc) possono esserne profilati gli usi e redatti in automatico contratti, ricevute, coupon, formulari… (anche in tempo reale, online).

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CONCETTI DEFINITI DI RIFIUTO, SOTTOPRODOTTO E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO.


Come noto, la nozione di “rifiuto” è determinata dall’:

– “rifiuto” art 1) L. 152/2006 è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008,) e

– “Sottoprodotto” all’art. 183 D.Lgs. IT 152 del 3 aprile 2006 vengono espressi i limiti nei due istituti (art 5 DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e D.Lgs IT 152/2006 art.184 – bis) e

“Cessazione della qualifica di rifiuto” viene definito dall’ art 6 della DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e D.Lgs IT 152/2006 art.184 – ter.


Il concetto e’ differente e deve essere esplicato dal soggetto detentore dei “rottami”.

La nozione di rifiuto, in Italia, dal D.Lgs. 152/2006 ha subito, negli anni, delle modifiche.

E’ qui indispensabile esporre delle precisazioni che identificano la condotta di chi detiene il rifiuto:

a) “si disfi” : il materiale è avviato allo smaltimento;

b) “abbia deciso di disfarsi” indica la precisa volontà del produttore del rifiuti di disfarsi del medesimo;

c) “abbia l’obbligo di disfarsi” : il rifiuto non può essere recuperato ed è quindi destinato allo smaltimento.

Una prima domanda ci viene spontanea.

Chi è il detentore nel nostro caso dei vestiti usati? E… per analogia, in quello delle bottiglie?

E’ il nostro utente, proprietario del vestito (o della bottiglia). Cioè chi inserisce materialmente l’articolo (anche dentro un sacchetto di raccolta), dentro il nostro cassonetto.

E… poi, cosa succede?

Succede che il nostro utente ha consegnato il suo oggetto, per cui non ne è più il detentore, quindi ne diventa detentore colui che detiene il cassonetto, ovvero gli organizzatori della raccolte.

Per questo è importante l’identificazione o registrazione dati dell’utente. E’ semplice con il nostro software. E’ sufficiente il barcode del tesserino del codice fiscale, o qualsiasi altro sistema di riconoscimento pre-registrato (ad es. fidelitycard) .

Una seconda domanda ci viene spontanea.

Detentore e proprietà, sono la stessa cosa?

NO ! Lo vediamo in seguito su questo post


L’inciso
della norma si sofferma sul concetto di “disfarsi”.

Il concetto “abbia deciso di disfarsi” genera perplessità interpretative, come illustrato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Niselli (2004), in quanto la direttiva non determina alcun criterio per individuare quando e con che modalità il detentore o produttore “abbia deciso” di servirsi delle operazioni di smaltimento o recupero.

Si fa riferimento alla condotta del detentore ed al significato da attribuire al termine “disfarsi”.

In base alla teoria soggettiva, alla nozione di rifiuto viene assegnata prevalenza alla volontà del detentore del medesimo.
E’ rifiuto il materiale che non è più di nessuna utilità per il detentore (soggetto), cioè una sua scelta personale. La nozione oggettiva si incentra su una stima obiettiva della condotta del detentore o di un obbligo cui lo stesso è tenuto, infatti l’individuazione di una sostanza come rifiuto esclude la volontà del singolo e si deve desumere da dati obiettivi dell’oggetto.

Il verbo «disfarsi» deve essere interpretato anche considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti; un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso ed altro). L’applicazione delle direttive in tema di rifiuti non può dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990 cit.). Stando all’interpretazione della nozione di rifiuto esposta, la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero di una sostanza o di un materiale è considerata la manifestazione dell’atto, dell’intento o dell’obbligo di “disfarsene” (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli).

Nello specifico, il “disfarsi” deve concretizzarsi in uno dei seguenti modi:
riutilizzo: utilizzo ripetuto e reiterato di un bene per il medesimo obbiettivo per cui è stato creato;
riciclaggio: il residuo viene utilizzato ex novo nel medesimo ciclo produttivo;
recupero: si indicano le operazioni che impiegano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, tecnici, chimici, biologici (ivi comprese cernita e selezione);
smaltimento (identificativo di ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, materiale od oggetto dal circuito economico o di raccolta).

alla gratuità o meno della consegna del prodotto

alla identificazione della parte consegnataria

2) SOTTOPRODOTTO :

Costituisce “sottoprodotto” solo quando sussistono le condizioni di cui all’art. 5 della DIRETTIVA EUROPEA CE 98/2008 , nonchè dall’art. 184 bis della D.Lgs IT 152/2006 , ovverosia
quando :

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute

e) viene identificato il suo valore economico reale , secondo le tabelle commerciali in base alla categoria merceologica

f) viene identificato il luogo di destinazione dal cedente al destinatario

g) il fornitore può chiedere a PLASTURGICA una dichiarazione da poter allegare alla richiesta sulla riduzione sulla tassa comunale per lo smaltimento rifiuti in conformità al DL n° 507 del 15/11/93 DPR n° 158 del 27/04/99, per dimostrare di aver eseguito “la differenziata” diligentemente.

Un esempio pratico, nel settore di produzione di abbigliamento, è il riuso degli sfridi di ritaglio delle stoffe utilizzate per produrre capi di abbigliamento adulto per produrre vestiti per bambole giocattolo per bimbi.

3) CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO ,

ai sensi dell’art. 6 della DIRETTIVA EUROPEA CE 98/2008 , nonchè dall’art. 184 ter della D.Lgs IT 152/2006 : “Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi  sull’ambiente o sulla salute umana

Pertanto, a titolo di esempio, se un fabbro riutilizza i suoi sfridi (materiale di recupero) di ferro per fare delle composizioni d’architettura, sono da considerare sottoprodotto, ma, se li conferisce a un centro di raccolta valgono gli stessi principi sopra dettati per i rifiuti, in quanto l’artigiano ha deciso di disfarsi degli scarti di ferro derivanti dalla sua attività. Solo successivamente quando questo ferro verrà fusi nei forni per produrre una nuova barra di ferro, cesserà di essere rifiuto


Diversamente, qualora fosse possibile un immediato riutilizzo del rottame metallico senza alcun preventivo trattamento, questo potrebbe essere qualificato come sottoprodotto e potrebbe essere venduto o ceduto a terzi liberamente.

La attività di acquisto di materiali per UPCYCLING, rientra nel CONCETTO di MERCE, SOTTOPRODOTTO e CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO


Così è che , per essere chiari ed espliciti,
i fornitori di PLASTURGICA devono sapere che:

ad esempio,

A) nel caso della bottiglia in PET “ex acqua” inserita dall’utente nei compattatori su suolo pubblico o luogo convenzionato con libero accesso:

PER I PRIVATI

a) è un rifiuto se l’ utente intende “disfarsene”

b) è merce usata se l’ utente sceglie esplicitamente di inserire solo le proprie bottiglie con diligenza (1 bottiglia a persona) nelle nostre macchine e il nostro sistema di raccolta in quanto è certo che non avverranno impatti negativi all’ambiente e alla salute, per il riutilizzo di tale materiale

PER LE ATTIVITA’

a) è un “rifiuto” se vengono raccolte bottiglie che arrivano da un’ attività commerciale (bar, ristorante, supermarket ecc) in quanto NON è arrivata dall’origine di un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, in quanto lo scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, ma è la produzione dell‘imballo con cui viene trasportata l’acqua minerale, per essere venduta l’acqua minerale (di fatti diverse ditte di confezionamento lasciano la scelta del tipo di imballo, vuoi PET da 0,5 l. , o 1, 5l. , o 2l. o vetro o anche Tetrapak) senza che sia modificato o differente “l’origine della sostanza” .

b) è un sottoprodotto se la bottiglia viene raccolta come imballo difettoso di produzione da un azienda di imbottigliamento

c) è merce usata se viene raccolta per conto di una azienda di acque che intende recuperare la materia prima per produrre nuove bottiglie in un nuovo processo di industrializzazione (tipicamente conosciuto come azione di “vuoto a rendere”)

d) è cessata della qualifica di rifiuto se (ad esempio con il “vuoto a rendere”) potrà essere riempita semplicemente con normale pratica industriale (ad es. con un semplice lavaggio e nuova sigillatura)

B) nel caso di vestiti usati inseriti nella “mangiavestiti” su suolo pubblico o luogo convenzionato per libero accesso

PER I PRIVATI:

a) è un “rifiuto” se i vestiti arrivano da un utente privato in quanto “vuole disfarsi”, in qualsiasi stato sia l’ oggetto

PER LE ATTIVITA’:

b) è un “rifiuto” se i vestiti arrivano da un’attività commerciale (negozio di abbigliamento ecc) in quanto NON è arrivata dall’origine di un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, in quanto lo scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, ma è la vendita dell’oggetto stesso quale oggetto di produzione di attività economica e profitto al negoziante.

c) è un “rifiuto” se i vestiti arrivano da un’attività commerciale (negozio di abbigliamento ecc) quando questi, seppur nuovi, presentano difetti di produzione o macchie o è stato utilizzato in vetrina solo per fini espositivi e non come oggetto di vendita, quindi il negoziante preferisce “disfarsene” anzichè svenderle per evitare aggiotaggi del marchio

d) è un sottoprodotto se arriva da un’ attività industriale (industria di produzione di abbigliamento ecc) un capo difettoso di produzione, in quanto arriva, e quindi può anche tornare con normale pratica di tracciabilità all’origine del un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, in quanto lo scopo primario è la produzione di tale oggetto, senza che sia modificato o differente “l’origine della sostanza”.

e) è merce usata se viene raccolta per conto di una azienda di abbigliamento artigianale che intende recuperare la materia prima per produrre nuovo abbigliamento in un nuovo processo di industrializzazione (tipicamente conosciuto come azione di “pachwork o upcycling”) a condizione che al momento del ritiro sia garantita la condizione igienica della merce (è sufficiente installare come accessorio nelle nostre “mangiavestiti” un ozonizzatore)

f) è merce usata se viene raccolta per conto di una azienda di mercatino usato, dando un valore per ogni capo acquistato, che intende rivendere tali oggetti come usati, previo controllo qualità, igienizzazione e registrazione dati (le nostre “mangiavestiti” sono l’ ideale per tale attività)

g) è cessata la qualifica di rifiuto se viene inserita da attività di vendita tessuti (scampoli, ritagli ecc ecc) in quanto potrà essere riutilizzata semplicemente con normale pratica industriale per produrre nuovi prodotti (presine da cucina, bavaglini, patchwork di altri articoli artigianali, ecc)

h) è merce dismessa di bene strumentale quando :

– Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità, per eccessivo sfruttamento o per assoluta inadeguatezza causata dal superamento tecnologico (obsolescenza, senescenza, ecc). In questo caso si procede alla distruzione del bene e dunque alla sua eliminazione volontaria;

– Il bene ha esaurito del tutto la sua utilità per cause non dipendenti da scelte gestionali. Questo avviene nel caso in cui si subisca un evento dannoso (furto, incendio, ecc.) e dunque si verifichi un’eliminazione involontaria del bene stesso.

– Per dismettere i beni (sia beni strumentali che merce) che non si trovano più nella disponibilità del contribuente, in quanto non più utilizzabili è necessario osservare quanto disposto dalla normativa contenuta nel DPR n 441/97, che è stata poi analizzata dalla Circolare Ministeriale n 193/E/1998, la quale ne determina le modalità operative di attuazione.

Sul tema è intervenuto poi il D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011. Decreto che ha introdotto alcune semplificazioni per i contribuenti che intendono effettuare la distruzione dei beni non più utilizzabili, con procedura semplificata.

i) è merce dismessa quando il contribuente preferisca rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti allo scopo di dismettere il bene non più idoneo all’uso, al fine di superare la presunzione di cessione, di cui all’articolo 2, del DPR n 441/97, è opportuno che venga raccolta la seguente documentazione.

Si tratta di documentazione da conservare in caso di possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

PROFILI AMMINISTRATIVI

A riguardo di tutto quanto sopra esposto, per la regolarità di ogni “cessione” di bene i documenti occorrenti sono:

– Documento di Trasporto (DDT) – documento dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;

– Formulario di identificazione – documento di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti. Il quale deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

Solo rispettando questa documentazione è possibile superare la presunzione di cessione del bene, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi. Dal punto di vista amministrativo, la copia del contratto non è richiesta. Di fatto ( e giuridicamente ) il contratto può essere anche verbale ( nel caso specifico, non è richiesto scritto; in Italia obbligatorio solo per gli immobili ).

Il contribuente, quindi, rivolgendosi ad operatori specializzati non dovrà fare altro che avere cura della documentazione che da loro sarà predisposta e rilasciata nei termini.

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In ogni caso,

2) PLASTURGICA “garantisce” che l’oggetto sarà riutilizzato in un successivo processo di produzione o di utilizzo (ad esempio la bottiglia in PET verrà utilizzata per la produzione di filato di poliestere, cioè NON sarà conferita in discarica)

3) PLASTURGICA “garantisce” che la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

4) PLASTURGICA “garantisce” che il futuro utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute

5) PLASTURGICA, “paga” il sottoprodotto, al valore identificato in contratto firmato con le parti indicate le generalità delle parti contraenti.

6) PLASTURGICA , indica nel contratto firmato tra le parti la prima destinazione, solitamente presso il proprio stabilimento in Mendrisio (CH), quale sito autorizzato alla ricezione, deposito e commercializzazione dei materiali termoplastici anche post-consumo.

7) PLASTURGICA non agevola la “perdita di beni”, in quanto l’ articolo 1, al comma 2, lettera a), del DPR n 441/97 afferma che: “la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione, distrutti o perduti“. Sulla base di queste disposizioni, pertanto, ciò che è importante per l’impresa conosca i corretti adempimenti fissati dalla legge da porre in essere per superare la presunzione di cessione del DPR n 441/97. La regolarità è quindi quella di provare che i beni non siano stati venduti, ma dismessi. Questo consentirà di evitare l’applicazione di sanzioni per l’evasione IVA e per l’evasione ai fini delle imposte sui redditi.

Inoltre , rammentiamo a tutti i fornitori che , colui che commercia il rottame, per poterlo qualificare come NON RIFIUTO, deve provare la sua provenienza, le caratteristiche specifiche o gli eventuali trattamenti subiti e la rispondenza a determinate specifiche per il riutilizzo. La Cassazione sul punto è molto chiara : “ Non sussistono le condizioni negative al fine di escludere i rottami di cui si tratta dal novero dei rifiuti sulla base del mero rilievo della loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti […] Le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti [.. .]sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne dia disfatto “ Cass. 32308/2008.

Pertanto è onere della parte cedente sottoscrivere (cliccando sul pannello touch delle nostre macchine) apposita dichiarazione che motiva l’ intento della cessione del bene materiale.

RICORDIAMO CHE TRA I CONCETTI GENETICO DI RIFERIMENTO VI E’ CHE
IL SOGGETTO CONTRAENTE E’ IL DETENTORE (e non il proprietario).


Per tale motivo, nei luoghi privati ad “alta densita’” (ad es. condominio) la cessione dei beni come bottiglie in PET o vestiti usati, puo’ essere contrattata e firmata dall’amministratore del condominio con allegata delibera all’unanimità dell’ assemblea condominiale. Ovviamente , nel tal caso i vantaggi quali riduzione della TARI ( e altri ) rientrano nel diritto sulle pertinenze delle quote condominiali


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TRASPORTO e DEPOSITO TEMPORANEO o stoccaggio?

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Non costituisce attività di gestione dei rifiuti.

Questa la definizione:

deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; (Art. 183, c.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06)

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinchè il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

1) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;

2) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno. A titolo esemplificativo:

-27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso

-30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso

-5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso

-25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso

Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente:

-non è uno stoccaggio

-non è un’operazione di recupero o smaltimento

-non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione

Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell’art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata.

Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:

-la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti – R13 (deve perciò essere autorizzata)

-il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata)

Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.

In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.

Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Disposizioni generali:

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti

I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro

I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:

– Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio

– Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi

– Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente

Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento

Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento

Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale.

 

Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:

 

– I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

– di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza;

– di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione

-Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. Per maggiori dettagli in merito all’etichettatura dei rifiuti, vedasi la discussione TOP “Etichettatura dei rifiuti”.

-I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. –

 

DEFINIZIONE DI IMBALLAGGI

a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;

c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”. (Art, 218, c.1, D.Lgs 152/06)

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

Esempi illustrativi:

-Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci; Involucro che ricopre la custodia di un CD;

-Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa; Cassette di attrezzi; Bustine da tè; Rivestimenti di cera dei formaggi; Budelli per salumi.

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

Esempi illustrativi:

-Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica; Piatti e tazze usa e getta; Pellicole di plastica trasparente; Sacchetti per panini; Fogli di alluminio;

-Articoli non considerati imballaggio: Cucchiaini di plastica; Posate usa e getta.

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Esempi illustrativi:

-Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto;

-Articoli considerati parti di imballaggio: Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione; Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio; Graffette; Fascette di plastica; Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi”. (All. E, D.Lgs 152/06)

 

 

 

 

 

LISTE ESEMPLIFICATIVE E NON ESAUSTIVE

 

Imballaggi:

Appendini, personalizzati e non, per scarpe, foulard, sciarpe, calzini, cravatte o borse

Appendini in “filo di ferro” (generalmente usati dalle lavanderie/stirerie)

Bancali, pallets, palette

Barattoli, vasetti

Barilotti “sorpresa”, bussolotti per ovetti di cioccolato ed altri contenitori aventi la stessa funzione

Bastoncino per caramelle tipo “lollipop”

Big bags, sacconi

Bobine in legno per cavi elettrici

Boccioni per acqua

Bombole aerosol

Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti (esente dal contributo ambientale Conai)

Borse carrello per supermercato (esente dal contributo ambientale Conai)

Borse per piumoni, borsette per plaid e trapuntini e buste per tappeti, tovaglie, lenzuola

Borse riutilizzabili – cabas (esente dal contributo ambientale Conai)

Borse porta oggetti, a meno che non siano destinate a contenere il prodotto/merce per tuto il ciclo di vita dello stesso

Bottiglie

Bottiglie di profumi

Buste porta medaglie/monete, a meno che non siano destinate a contenere il prodotto/merce per tuto il ciclo di vita dello stesso

Capsule per bevande (ad es. caffè, cacao, latte) che restano vuote dopo l’uso

Capsule

Carta da imballo per uso non domestico

Casse, cassette, cassoni/bins, gabbie

Cisternette

Conta gocce

Contenitore ceretta depilatoria

Contenitori “General line”: latte cilindriche e rettangolari, secchielli tronco-conici e cilindrici, bidoni, fustini, ecc.

Contenitori “Open top”: scatole/barattoli

Copertura pallets (es. rete, cappucci, film in foglia, ecc.)

Copriabiti in film

Copriabiti in tessuto/non tessuto

Dischi di carta per fondi di padelle/tegami

Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi

Erogatori

Etichette

Fasce di cartoncino per manici di padelle/tegami

Fascette ad uso imballaggio

Fiale

Film ad uso imballaggio (es. film estensibile, stretch, tubolare, piano, termoretraibile, ecc.)

Flaconi per detergenza

Fusti

Graffette/punti metallici, quando integrati nell’imballaggio

Involucro che ricopre la custodia di CD, videocassette, cassette

Lattine per bevande

Nastro adesivo, carta gommata per uso imballo

Octabin

Pacchetti di sigarette

Pellicole di plastica trasparente destinate ad essere riempite nel punto vendita

Pellicole di supporto di etichette autoadesive (esente dal contributo ambientale Conai)

Reggette

Rotoli di foglio di alluminio (astucciati e non) utilizzati per uso professionale (non domestico)

Sacchetti isotermici per surgelati

Sacchetti per panini

Sacchi in genere (a valvola, a bocca aperta, ecc.)

Sacchi, sacconi gonfiabili, “Air bag”

Scatolame

Scatole e scatoloni

Scatole per dolci e caramelle

Seminiere

Shoppers (sacchetti per la spesa), buste

Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione

Stecchini/bastoncini per gelato

Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) in confezioni da adibire ad uso professionale (non domestico)

Taniche

Tappi, turaccioli, coperchi e chiusure varie

Trousse, portacipria, supporto per rossetti

Tubetti per creme

Vaschette/vassoi ad uso imballaggio (non domestico)

Vasi da fiori usati solo per la vendita e il trasporto di piante e non per stare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

 

Non imballaggi

Budelli per salumi

Buste porta documenti e porta cartellini

Bustine da tè (filtro)

Capsule, contenitori in alluminio e cialde di carta per caffè, eliminate insieme al prodotto (caffè) consumato

Cartellette uso ufficio, raccoglitori

Cassette per attrezzi

Contenitori per telai di ponteggio

Cucchiaini, posate usa e getta e cannucce per bevande

Custodie, astucci per beni durevoli (gioielli, occhiali, giochi, macchine fotografiche, ecc.)

Film in plastica utilizzato per avvolgere le valigie in aeroporto

Lumini per cimitero (contenitori per candele)

Pellicole di plastica trasparente destinate esclusivamente ad uso domestico

Rivestimenti di cera dei formaggi

Rotoli astucciati di foglio di alluminio destinati esclusivamente ad uso domestico

Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico

Valigetta di pronto soccorso

Valigette per catene di neve

 

PER ALTRE INFO, VEDI

http://www.sistriforum.com/t6261-top-imballaggio#sthash.y90M7Bpc.dpuf

 

 

 

 

 

IL CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta è un'”area presidiata ed allestita, […] , per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. (art. 183, c.1, lett. del D.Lgs 152/06). La disciplina dei centri di raccolta è dettata dal DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009.

Requisiti del centro di raccolta

Deve essere ubicato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.

Deve rispettare i requisiti posti dalla normativa a tutela della salute dell’uomo, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, le operazioni eseguite ivi non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Deve essere dotato di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

Recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

Adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a

minimizzare l’impatto visivo dell’impianto;

Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

All’esterno dell’impianto devono essere installati sistemi di illuminazione e cartellonistica, adeguatamente visibile, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti.

Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo o per l’ambiente.

Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

I rifiuti conferiti, dopo l’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, individuando le caratteristiche, le diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Il centro deve garantire la presenza di personale qualificato (nella gestione dei rifiuti, della sicurezza e delle procedure in caso di incidenti) e la sorveglianza durante le ore di apertura;

Modalità per il deposito dei rifiuti

Deve seguire modalità appropriate e condizioni di sicurezza; salvo le eventuali riduzioni volumetriche, non devono essere modificate le caratteristiche dei materiali in modo tale da comprometterne il recupero.

I contenitori e i serbatoi fissi o mobili devono possedere caratteristiche commisurate al rifiuto conferito e tali da garantire la sicurezza delle operazioni di svuotamento o riempimento.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

È necessario sia adottare procedure per garantire l’accatasto dei RAEE in sicurezza e senza pregiudicarne l’integrità sia rispettare l’Allegato 1 del D.M. n. 185/2007.

I recipienti impiegati nel centro di raccolta non destinati a essere impiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.

Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

Nel centro non possono essere disassemblati i rifiuti ingombranti e i RAEE. Questi ultimi non devono subire danni che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfettato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti all’esterno degli scarrabili o all’esterno del centro.

Durata del deposito

Per ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a due mesi.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

Rifiuti ammessi

– toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)

– imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

– imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

– imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

– imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

– imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)

-imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

– imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

– imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)

– contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)

– pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)

– filtri olio (codice CER 16 01 07*)

– componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)

– gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)

– miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)

– rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)

– rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)

– rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

– frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

– abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

– solventi (codice CER 20 01 13*)

– acidi (codice CER 20 01 14*)

– sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)

– prodotti fotochimici (20 01 17*)

– pesticidi (CER 20 01 19*)

– tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

– rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)

– oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

– oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)

– vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)

– detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)

– detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)

– farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)

– batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)

– batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)

– rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)

– rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

– rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

– rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)

– sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

– terra e roccia (codice CER 20 02 02)

– altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)

– ingombranti (codice CER 20 03 07)

– cartucce toner esaurite (20 03 99)

– rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Adempimenti per la tracciabilità

I centri di raccolta ubicati al di fuori della regione Campania non sono assoggettati al Sistri.

Dal giorno di entrata in vigore dell’articolo 16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010, le operazioni di gestione dei centri di raccolta sono escluse dall’obbligo del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.

I rifiuti in ingresso provenienti da utenze non domestiche vanno annotati su scheda conforme all’allegato Ia.

I rifiuti in uscita dal centro di raccolta vanno annotati su scheda conforme all’allegato Ib.

Le schede vanno numerate progressivamente e conservate, anche su supporto informatico.

– See more at: http://www.sistriforum.com/t6503-top-centro-di-raccolta#sthash.0MswCmL5.dpuf

PERCHE’ LE “MANGIA…BOTTIGLIE o VESTITI” DI PLASTURGICA

SONO LE PREFERITE:

E’ SEMPLICE.

Perché per ciascuno dei casi detti sopra, possono essere configurate al caso specifico di ogni “utente”. Oggi, la tecnologia 4.0 con i sistemi di cloud ci favoriscono.

Infatti, di solito le nostre macchine “reverse vending machine” per raccolta di vestiti usati, sono le uniche connesse all’Agenzia delle Entrate, per mezzo del MDB (esattamente come i distributori automatici del caffè) in quanto sono erogatori di servizi con memoria.

Le nostre macchine sono dotate di strumentazione per riconoscimento:

utente tramite:

– lettore barcode/Qrcode, ma anche NFC, visual recognice, fingerprint ecc

merce/rifiuto/altro tramite:

– lettore barcode/Qrcode, NFC, image, ecc

– bilance elettroniche, rilevatore gas, ozonizzatore

Con l’ applicazione del massimo della tecnologia, con batterie al litio, pannelli fotovoltaici, PC, router, GSM, GPS, videovetrine, SMS, software di tracciabilità, stazione meteo, telecamere di sorveglianza, ripetitori 5G, insegne, loghi, ecc ecc

In pratica, seppur l’installazione delle macchine è libera (meglio se contrattuale o autorizzata come su suolo pubblico), queste possono essere gestite da chiunque, anche da agenzie pubblicitarie, in quanto le ONLUS, associazioni, enti e qualsiasi altra organizzazione, saranno responsabili della raccolta-trasporto-lavorazione dei materiali, e possono chiederci di installare anche solo la parte “hardware e software” su quelle esistenti e già installate.

IL COUPON e tutti gli altri sistemi di growth hacking, li potete trovare sul sito

Per noi il coupon è la migliore espressione di comunicazione e ringraziamento per il valore e contributo che diamo all’utente privato, ogni volta che inserisce del materiale personale.

LA FATTURAZIONE DEI COUPON

E’ perfettamente compatibile la fatturazione di pubblicità, sponsor o altro per l’emissione del coupon al momento del “contatto cliente” che chiede un servizio, anche se questo è un rifiuto.

E’ così che i nostri clienti couponer ci sostengono e ci preferiscono.

QUAL’È LA DIFFERENZA TRA SPONSORIZZAZIONE E DONAZIONE?

Un’azienda che intende supportare un’iniziativa (culturale, sportiva, per una squadra, per un atleta o altro), deve sapere chiaramente qual è il suo obiettivo e stabilire sin dall’inizio se si tratta di un’operazione di solo supporto finanziario o invece di un progetto a lungo termine da sviluppare e far fruttare in vari modi.

Donazione e sponsorizzazione sono entrambe operazioni interessanti ma hanno scopi diversi. Sia per la sponsorizzazione sportiva che per la donazione è previsto un investimento monetario verso una terza parte, ma le due operazioni hanno delle differenze sostanziali soprattutto in termini di marketing.

Innanzitutto la sponsorizzazione garantisce all’azienda che sponsorizza la possibilità di acquisire i diritti di immagine e marketing di un team, evento o cassonetto “mangiavestiti o mangiabottiglie”; ad esempio la possibilità di utilizzare nome, fama ed immagine di recycling, o upcycling chiave per scopi commerciali e di comunicazione.

La sponsorizzazione di un evento culturale è uno strumento essenziale di marketing e certamente molto efficace.

D’altra parte, invece, la donazione non dovrebbe mai essere usata a fini commerciali e di marketing. Anche se spesso è usata come strumento di PR, la donazione dovrebbe essere vista come puro e semplice gesto di benevolenza e generosità; le persone o le aziende donano ciò che desiderano alle organizzazioni o ai singoli individui bisognosi d’aiuto.

Aspettarsi un ritorno di marketing come risultato di una donazione è certamente non etico.

La distinzione deve quindi essere chiara.

Perchè quindi quando si parla di eventi spesso le donazioni e le sponsorizzazioni vengono confuse?

Evitando di andare troppo in profondità, possiamo dire che le campagne di responsabilità sociale spesso vengono viste al limite tra una donazione e una sponsorizzazione a lungo termine.

Deve essere chiaro che non è così.

Prendiamo ad esempio una campagna di sponsorizzazione che coinvolge una squadra di calcio giovanile.

La sponsorizzazione in questo caso prevede la copertura dei costi del kit, i costi dello stadio, o il proprio logo sui materiali di comunicazione. Come sponsor, si ha uno scopo strategico e si lavora a stretto contatto con il team al fine di aiutarlo e allo stesso tempo però far vedere e promuovere l’attività di supporto in cui si è coinvolti.

Fare una donazione alla stessa squadra giovanile di calcio significa dare un supporto benefico, senza aspettarsi di avere un ritorno di immagine e senza avere influenza nel come l’investimento sarà utilizzato.

Il donatore non può aspettarsi di avere influenza nelle decisioni fatte dal team.

Benefici fiscali per le donazioni

Se fate una donazione ad una ONLUS o a una squadra o ad un’organizzazione che è regolarmente registrata come associazione benefica, avete la possibilità di dedurre le spese. Le donazioni di questo tipo posso essere detratte dagli utili che l’azienda ha fatto nell’anno della donazione e quindi vi potete aspettare di pagare meno tasse.

Chiaramente, la differenza tra donazione e sponsorizzazione è “gli investimenti in sponsorizzazioni sono diversi dalle donazioni perchè la vostra azienda riceve qualcosa in cambio dall’ente sponsorizzato” ad esempio i diritti di sfruttamento di immagine, biglietti omaggio ecc.

CONCLUSIONI

Con il presente post, volevamo sensibilizzare tutti i nostri lettori, collaboratori, clienti, sul fatto che il mestiere di riciclo “rifiuti” è molto più complesso di quello che sembra.

Ovviamente, quanto scritto sopra su bottiglie in PET e vestiti usati è profilabile anche per tutti gli altri materiali, quali caldine caffè, poliaccoppiati, lattine in alluminio, olio fritto, ecc.

Quindi…., cosa hanno in comune bottiglie in PET e vestiti usati?

1) L’ utente finale che, nel “gesto educato” di inserimento del proprio prodotto, esprime implicitamente ha ha utilizzato quel prodotto portandolo “a fine vita”. Probabilmente in quel momento ha piacere o interesse che qualcuno dell’ industria o del commercio venga a saperlo, così da venire contattato per ricevere nuove proposte dello stesso prodotto, o simile ( ad es. con il riconoscimento del barcode )

2) la tecnologia che utilizziamo. Tutto nostro. Tutto fatto in casa

3) Il metodo di lavoro. Siamo gli unici al mondo ad essere riusciti a metterlo in pratica.

Come PLASTURGICA fà business con bottiglie in PET e vestiti usati ?

1 bottle = 1 coupon, è sempre stato il nostro slogan preferito, sin dall’ inizio della “storia di PLASTURGICA”. Diamo valore al cliente, per il prodotto che inserisce.

Quindi noi, non raccogliamo solo materiali, ma anche dati. Li lavoriamo, li igienizziamo, li trattiamo li elaboriamo, e ….. così vendiamo materie prime-seconde e dati.

Per saperne di più , ti consigliamo di visitare le pagine riguardo il growth hacking, qui al http://plasturgica.com/come-funziona—differenza-tra-growth-hacking-e-viral-marketing.html

Per noi, di PLASTURGICA fatturare fee per uso di macchine, coupon, noleggio, studi o azioni di marketing è uguale. Sono tutte attività attinenti alla “produzione”.Tutto concorre alla copertura delle spese (che sono tante!) per la sostenibilità della raccolta qualitativa, igienizzazione e altro (come quanto sopra detto). L’importante è che sia tutto regolare, che possiate raggiungere il vostro obiettivo, e che ci scegliate. Alla nostra contabilità, all’upcycling e al riciclo ci pensiamo noi.

Questo è un documento ad uso interno aziendale. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori espressi ed indicati.

Milano, agosto 2020

Claudio Radaelli

sviluppo@plasturgica.com