Tari quasi dimezzata: sconto del 40% se il Comune non raccoglie i rifiuti

Se il Comune non effettua il servizio di raccolta dei rifiuti nella sua area, il contribuente ha diritto alla riduzione del 40%

Se il Comune non effettua il servizio di raccolta rifiuti nell’area dove risiede il contribuente, questo ha diritto a uno sconto della Tari che può arrivare al 40%, a seconda della distanza dal punto di raccolta più vicino.

Tari, la sentenza della Cassazione

Nei Comuni in cui il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto in modo regolare, i proprietari di casa hanno diritto ad uno sconto sulla Tari fino al 40%. La percentuale si calcola in base alla distanza dalla residenza al primo punto di raccolta
Lo stabilisce una 
recente sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di una società a cui è stato chiesto il pagamento della Tari anche se il servizio di raccolta, nell’area in cui aveva sede, non è mai stato svolto dal Comune. Con lordinanza n. 19767/2020 gli Ermellini hanno concluso che la tassa sui rifiuti deve essere ridotta di almeno il 40%, e sulla misura della riduzione incide anche la distanza tra il contribuente e il punto di raccolta più vicino.

Secondo la Suprema Corte, la tassa sui rifiuti “è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.”

Tari, riduzioni e deroghe

Ai sensi del comma 656 della legge n. 147/2013 “La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Ai sensi del successivo comma 657: Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”