Il 3 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il Regolamento UE 1245 sui MOCA plastici che modifica e rettifica il precedente regolamento UE 10/2011, entrando in vigore il 23 settembre 2020.

In entrambi l’argomento centrale trattato sono i materiali e gli oggetti in plastica per i prodotti alimentari, ma nella nuova edizione vengono essenzialmente aggiornate le restrizioni relative alle sostanze autorizzate ad essere presenti nella plastica…..

non destano preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori se utilizzati come additivi in materiali e oggetti di materia plastica di polietilene, polipropilene o polibutene destinati a venire a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari in condizioni di contatto fino a quattro ore a una temperatura pari a 100 °C o ai fini della conservazione prolungata a temperatura ambiente

i dettagli su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245

…HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

(1) all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato “sì” nell’allegato II, tabella 1, colonna 2, di acidi, fenoli o alcoli autorizzati e fatte salve le restrizioni di cui alle colonne 3 e 4 di detta tabella;»;

(2) gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Alcuni estratti del nuovo regolamento

(1)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) («il regolamento») stabilisce norme specifiche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

Successivamente all’ultima modifica del regolamento, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su sostanze specifiche

(3)

L’Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (3) sull’uso di complessi salini isostrutturali dell’acido tereftalico

(4)

L’Autorità ha osservato che, tenuto conto delle caratteristiche chimiche dei sali isostrutturali di lantanidi dell’acido tereftalico e dei quattro lantanidi (La, Eu, Gd e Tb) stessi

(5)

L’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento consente l’uso di sali di acidi, alcoli e fenoli di ammonio e di determinati metalli autorizzati sulla base della

(6)

L’articolo 10 del regolamento prevede restrizioni generali relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica, che sono stabilite nell’allegato II del regolamento

(7)

L’aggiunta dei quattro lantanidi all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), amplia ulteriormente l’elenco delle sostanze di cui alla medesima disposizione.

(8)

La sostanza 1,3-fenilendiammina (N. CAS 0000108-45-2, N. sostanza MCA 236) è un’ammina aromatica primaria attualmente inclusa nell’allegato I del regolamento ai fini dell’impiego come sostanza di partenza nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, purché non migri.

(9)

L’Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (5) sull’uso della sostanza argilla di montmorillonite modificata da bromuro di esadeciltrimetilammonio (N. sostanza MCA 1075) come additivo nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari.

(10)

L’Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole (6) sull’uso della sostanza estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10-16

(11)

L’Autorità ha adottato un parere scientifico favorevole sull’uso della sostanza biossido di titanio trattato in superficie con allumina modificata con fluoruro (N. sostanza MCA 1077) come additivo nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari (7)

(12)

Il triossido di antimonio (N. CAS 001309-64-4, N. sostanza MCA 398) è attualmente incluso nell’allegato I del regolamento ai fini dell’impiego come additivo o coadiuvante del processo di polimerizzazione nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con un limite di migrazione

(13)

L’Autorità ha adottato pareri su arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), piombo (Pb) e mercurio (Hg). Tali metalli non sono inclusi nell’allegato I del regolamento e non sono pertanto autorizzati per l’uso nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(14)

Alcuni metalli già esercitano effetti negativi sulla salute se presenti nel prodotto alimentare a livelli inferiori a quelli quantificabili mediante analisi utilizzando le tecniche applicate dai laboratori di controllo ufficiale

(15)

In particolare l’Autorità ha adottato un parere sull’arsenico inorganico nei prodotti alimentari (10), nel quale ha identificato un intervallo di valori della dose di riferimento (benchmark-dose lower bound, «BMDL01»)

(16)

L’Autorità ha inoltre adottato un parere sul cadmio nei prodotti alimentari (11), nel quale ha individuato una dose settimanale tollerabile (tolerable weekly intake, «TWI») di 2,5 μg di cadmio/kg di peso corporeo alla settimana per la tossicità renale.

(17)

L’Autorità ha altresì adottato un parere sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di cromo nei prodotti alimentari e nell’acqua potabile (12). In tale parere l’Autorità ha preso atto della mancanza di dati sulla presenza di cromo esavalente nei prodotti alimentari

(18)

Per quanto riguarda il cromo trivalente l’Autorità ha stabilito una TDI di 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno per l’iperplasia epiteliale duodenale diffusa e l’ematotossicità.

(19)

Per quanto riguarda il cromo esavalente l’Autorità ha inoltre stabilito una dose di riferimento (con un limite di confidenza del 90 %) («BMDL10») pari a 1,0 mg/kg di peso corporeo al giorno.

(20)

La differenza di tossicità tra il cromo trivalente e il cromo esavalente è notevole ed è difficile distinguere tra le due specie di cromo senza ricorrere a metodi di analisi laboriosi.

(21)

L’Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di piombo nei prodotti alimentari (13). Ha determinato il limite di confidenza inferiore (95o percentile) della dose di riferimento (benchmark dose, BMD) per un rischio supplementare dell’1 % (BMDL01) pari a 0,5 μg di piombo/kg di peso corporeo

(22)

Il piombo non dovrebbe essere utilizzato intenzionalmente per la fabbricazione di materiali di materia plastica, ma può essere presente come impurità.

(23)

L’Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio nei prodotti alimentari (14), nel quale ha individuato una TWI di 4,0 μg di mercurio inorganico (espresso come mercurio elementare)/kg di peso corporeo per la tossicità renale.

(24)

Le ammine aromatiche primarie (primary aromatic amines, «PAA») possono essere utilizzate come coloranti nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari o possono essere presenti come sostanze aggiunte non intenzionalmente conformemente all’articolo 6 del regolamento.

(25)

Attualmente la restrizione relativa alle PAA di cui all’allegato II si applica a tutte le PAA non elencate nell’allegato I, tabella 1, del regolamento

(26)

A norma dell’allegato II, punto 2, del regolamento, la somma delle PAA non deve superare 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare al fine di evitare che la loro presenza combinata possa provocare effetti negativi sulla salute

(27)

Le restrizioni nuove o aggiornate relative alle sostanze di cui all’allegato II richiedono una comunicazione chiara nella catena di approvvigionamento al fine di garantire che gli operatori economici che utilizzano prodotti in una fase intermedia della catena di approvvigionamento

(28)

Prima di immettere sul mercato un prodotto intermedio o finito, il fabbricante di tale prodotto deve valutare se esso sia conforme all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e/o all’articolo 19 del regolamento.

(29)

A norma dell’allegato V, punto 2.1.6, del regolamento, i materiali e gli oggetti destinati a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari devono essere sottoposti a tre prove consecutive.

(30)

L’allegato V stabilisce norme per quanto riguarda le prove volte a dimostrare la conformità della migrazione dai materiali e dagli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento.

(31)

In determinate situazioni può essere tecnicamente difficile effettuare prove di migrazione a 100 °C a causa della forte evaporazione di acqua

(32)

Attualmente il regolamento non consente di effettuare prove di migrazione utilizzando l’intera apparecchiatura o l’intero macchinario di trasformazione e/o produzione dei prodotti alimentari.

(33)

L’impiego dell’intera apparecchiatura o dell’intero macchinario, o delle relative parti, seguendo le pertinenti istruzioni d’uso, per la preparazione dei prodotti alimentari potrebbe non essere rappresentativo per tutte le sue parti

(34)

Le prove di migrazione effettuate sull’apparecchiatura o sul macchinario di trasformazione e/o produzione dei prodotti alimentari possono unicamente stabilire la conformità dell’apparecchiatura al regolamento.

(35)

L’allegato V, punto 3.2, primo capoverso, del regolamento stabilisce le condizioni per la sostituzione del simulante alimentare D2 con etanolo al 95 % e isoottano nelle prove di migrazione globale da OM1 a OM6

(36)

L’allegato V, punto 3.2, secondo capoverso, del regolamento stabilisce le condizioni per la sostituzione della prova di migrazione globale OM7 con le prove OM8 o OM9 quando è tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7

(37)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(38)

È opportuno che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e immessi sul mercato prima di tale data, possano essere immessi sul mercato per altri due anni e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

(39)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,