MERCE O RIFIUTO?

La nostra attività di acquisto di materiali per UPCYCLING, rientra nel concetto di ritiro di merce, sottoprodotto e, comunque, di materiale che non è mai stata rifiuto o che ha già cessato la qualifica di rifiuto.

PERCHE’?

Grazie alla nostra tecnologia, noi di PLASTURGICA, registriamo (solo la prima volta) tutti i nostri fornitori che inseriscono “la bottiglia” nelle nostre macchine.

E’ così, che abbiamo la tracciabilità. Tutti gli utenti utilizzatori delle nostre “mangiabottiglie”, in pratica, diventano tutti fornitori che si fanno riconoscere digitalmente prima dell’ inserimento, ad es. con il QrCode o Barcode ricevuto al momento della registrazione, o ad es. dal codice fiscale della tessera sanitaria. e poi inseriscono il materiale nelle macchine facendo riconoscere il barcode dell’ etichetta della bottiglia.

In pratica, dal punto di vista contrattuale e commerciale, “la bottiglia” è merce consegnata a titolo di permuta sull’ acquisto del bene/servizio offerto dal couponer, depositata temporaneamente nella “mangiabottiglia”, per il valore indicato sul coupon stesso, 

IL LORO VANTAGGIO?

– Con il valore indicato sul coupon ricevuto con l’inserimento delle bottiglie, posso fare acquisti diretti dal couponer indicato sul coupon stesso, alle condizioni e termini indicate.

Se non soddisfa il coupon ricevuto, avendo comunque già inserito la bottiglia, quindi un valore, posso scambiarlo clicca qui in maniera semplice e anonima, oppure, registrandosi, CLICCA QUI potrà scambiarli o accedere ad altri Coupon “speciali” ( cartacei o digitali) tra cui anche omaggi, o inviti a prove prodotto gratuite;

– Possibilità di convertire il “valore” della bottiglia in COINS vari, anche BitCoin, Etherium, ecc ,cioè soldi veri, o anche semplici punti fidelity, da spendere presso i negozi couponer con noi convenzionati

PLASTURGICA è attenta e eseguire il proprio esercizio d’attività secondo i regolamenti e le leggi.

PLASTURGICA ricorda a tutti i fornitori gli elementi essenziali giuridicamente per il quale lo stesso prodotto può essere considerato rifiuto o merce (materia prima-seconda o sottoprodotto) a secondo delle funzionalità e scopi del fornitore. A seconda dei casi, cambiano i contratti e i documenti da allegare.

Infatti, la norma divide in concetti definiti in RIFIUTO  o SOTTOPRODOTTO o CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO.

La nozione di “rifiuto” è DETERMINATA dall’ art 1) “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi

(DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 , e art. 183 D.Lgs. IT 152 del 3 aprile 2006) trova i limiti nelle nei due istituti di “Sottoprodotto” (art 5  DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e D.Lgs IT 152/2006 art.184 – bis) e “Cessazione della qualifica di rifiuto” (art 6 DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e D.Lgs IT 152/2006 art.184 – ter).

IL CONCETTO E’ DIFFERENTE e va’ dato solo dopo aver intuito l’elemento soggettivo del detentore dei “rottami”.

Il materiale è considerato rifiuto, soggiacendo alla disciplina ambientale, solo quando un soggetto (in Italia dall’ art. 183 D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006) si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

La nozione di rifiuto, in Italia, dal D.Lgs. 152/2006 ha subito negli anni delle modifiche. Ad oggi, grazie al recepimento della nuova nozione comunitaria, la nuova lett. a) dell’art.183 definisce:

1) “RIFIUTO”:

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Ai fini della ricerca è indispensabile esporre il preciso contenuto delle singole asserzioni che identificano la condotta di chi detiene il rifiuto:

  1. a) “si disfi”: il materiale è avviato allo smaltimento;
  2. b) “abbia deciso di disfarsi” indica la precisa volontà del produttore dei rifiuti di disfarsi del medesimo;
  3. c) “abbia l’obbligo di disfarsi”: il rifiuto non può essere recuperato ed è quindi destinato allo smaltimento.

L’inciso “abbia deciso di disfarsi” genera perplessità interpretative, come illustrato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Niselli (2004), la direttiva non determina alcun criterio per individuare quando e con che modalità il detentore o produttore “abbia deciso” di servirsi delle operazioni di smaltimento o recupero.

Si fa’ riferimento alla condotta del detentore ed al significato da attribuire al termine “disfarsi”.

In base alla teoria soggettiva, alla nozione di rifiuto viene assegnata prevalenza alla volontà del detentore del medesimo.

E’ rifiuto il materiale che non è più di nessuna utilità per il detentore, successivamente una sua scelta personale. La nozione oggettiva si incentra su una stima obiettiva della condotta del detentore o di un obbligo cui lo stesso è tenuto, infatti l’individuazione di una sostanza come rifiuto esclude la volontà del singolo e si deve desumere da dati obiettivi.

Il verbo «disfarsi» deve essere interpretato considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti; un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit). Il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso ed altro). L’applicazione delle direttive in tema di rifiuti non può dipendere dall’intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa (Corte Giustizia 28 marzo 1990 cit.). Stando all’interpretazione della nozione di rifiuto esposta, la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero di una sostanza o di un materiale è considerata la manifestazione dell’atto, dell’intento o dell’obbligo di “disfarsene” (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli

Di fondamentale importanza è il significato assegnato al termine “disfarsi”.

Nello specifico, il “disfarsi” deve concretizzarsi in uno dei seguenti modi:

– riutilizzo: utilizzo ripetuto e reiterato di un bene per il medesimo obbiettivo per cui è stato creato;

– riciclaggio: il residuo viene utilizzato ex novo nel medesimo ciclo produttivo;

– recupero: recupero: si indicano le operazioni che impiegano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, tecnici, chimici, biologici (ivi comprese cernita e selezione);

– smaltimento (identificativo di ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, materiale od oggetto dal circuito economico o di raccolta);

– normalmente il concetto di disfarsi viene associato alla gratuita della consegna del prodotto e alla NON identificazione della parte consegnataria.

RICORDIAMO CHE TRA I  CONCETTI GIURIDICO E GENETICO DI RIFERIMENTO, VI E’ CHE, IL SOGGETTO CONTRAENTE E’ IL DETENTORE (e non il proprietario !).

2) SOTTOPRODOTTO:

Costituisce sottoprodotto solo quando sussistono le condizioni di cui all’art. 5 della DIRETTIVA EUROPEA CE 98/2008, nonché dall’ art. 184 bis della D.Lgs IT 152/2006, ovverosia quando:

  1. a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute;
  5. e) viene identificato il suo valore economico reale, secondo le tabelle commerciali in base alla categoria merceologica;
  6. f) viene identificato il luogo di destinazione dal cedente al destinatario;
  7. g) il fornitore italiano può chiedere a PLASTURGICA una dichiarazione da poter allegare alla richiesta sulla riduzione sulla tassa comunale per lo smaltimento rifiuti in conformità al DL n° 507 del 15/11/93 DPR n° 158 del 27/04/99, per dimostrare di aver eseguito “la differenziata” diligentemente.

3) CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO,

ai sensi dell’art. 6 della DIRETTIVA EUROPEA CE 98/2008, nonché dall’ art. 184 ter della D.Lgs IT 152/2006: “Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
  2. b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Pertanto, a titolo di esempio, se un fabbro riutilizza i suoi sfridi (materiale di recupero) di ferro per fare delle composizioni d’architettura, sono da considerare sottoprodotto, ma se li conferisce a un centro di raccolta valgono gli stessi principi sopra dettati per i rifiuti, in quanto l’artigiano ha deciso di disfarsi degli scarti di ferro derivanti dalla sua attività. Solo successivamente cesseranno di essere rifiuto. Diversamente, qualora fosse possibile un immediato riutilizzo del rottame metallico senza alcun preventivo trattamento, questo potrebbe essere qualificato come sottoprodotto e potrebbe essere venduto o ceduto a terzi liberamente.

Così è che, per essere chiari ed espliciti, gli utenti e consumatori devono sapere che:

1) ad esempio, la bottiglia in PET “ex acqua”, NON “è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”.

Di fatti è l’imballo con cui viene trasportata l’acqua minerale, per essere venduta l’acqua minerale, non la bottiglia di PET (di fatti diverse ditte di confezionamento lasciano la scelta del tipo di imballo, vuoi PET da 0,5 l., o 1, 5l., o 2l. o vetro o anche Tetrapak) senza che sia modificato o differente “l’origine della sostanza”.

2) PLASTURGICA ” garantisce ” che l’oggetto della bottiglia di PET sarà riutilizzata in un successivo processo di produzione o di utilizzazione, cioè NON sarà conferita in discarica.

3) PLASTURGICA “garantisce” che la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

4)PLASTURGICA “garantisce” che il futuro utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute.

5) PLASTURGICA, “garantisce” che il sottoprodotto verrà acquistato al valore di mercato, identificato in contratto firmato con le parti indicate le generalità delle parti contraenti.

6) PLASTURGICA, fa indicare nel contratto firmato tra le parti la prima destinazione, quale sito autorizzato alla ricezione, deposito e commercializzazione dei materiali termoplastici anche post-consumo.

Inoltre, rammentiamo a tutti i fornitori che, colui che commercia il rottame, per poterlo qualificare come NON RIFIUTO, deve provare la sua provenienza, le caratteristiche specifiche o gli eventuali trattamenti subiti e la rispondenza a determinate specifiche per il riutilizzo. La Cassazione sul punto è molto chiara: “Non sussistono le condizioni negative al fine di escludere i rottami di cui si tratta dal novero dei rifiuti sulla base del mero rilievo della loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti…. Le eccezioni all’ applicazione della disciplina in materia di rifiuti sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne dia disfatto” Cass. 32308/2008.

Pertanto è onere della parte cedente sottoscrivere apposita dichiarazione che motiva la cessione del bene materiale.

1) ad esempio, la bottiglia in PET “ex acqua”, NON “è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”.

Di fatti è l’imballo con cui viene trasportata l’acqua minerale, per essere venduta l’acqua minerale, non la bottiglia di PET (di fatti diverse ditte di confezionamento lasciano la scelta del tipo di imballo, vuoi PET da 0,5 l., o 1, 5l., o 2l. o vetro o anche Tetrapak) senza che sia modificato o differente “l’origine della sostanza”.

RICORDIAMO CHE TRA I  CONCETTI GIURIDICO E GENETICO DI RIFERIMENTO, VI E’ CHE, IL SOGGETTO CONTRAENTE E’ IL DETENTORE (e non il proprietario).

PER TALE MOTIVO, LA CESSIONE DEI BENI PUO’ ESSERE CONTRATTATA E FIRMATA DALL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO con allegata delibera all’unanimità dell’ Assemblea Condominiale .