Nuova etichettatura ambientale: obbligo di implementazione dal 1° gennaio 2022 Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (“D.Lgs. 116/2020”), in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha modificato inter alia l’Articolo 219, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 2 aprile 2006 (il “Testo Unico Ambientale”), prevedendo alcuni requisiti e obblighi di etichettatura ambientale per gli imballaggi.Al fine di favorire una più rapida transizione verso una gestione efficace e sostenibile dei rifiuti di imballaggio, dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio implementare i nuovi requisiti di etichettatura ecologica.Questo significa che ogni azienda dovrà includere sul packaging dei suoi prodotti informazioni relative al materiale di composizione e alla destinazione finale dell’imballaggio.È stato previsto un periodo di “sospensione dell’obbligo” di etichettatura fino al 31 dicembre 2021 e la possibilità per le aziende di vendere prodotti con imballaggi privi dei requisiti previsti dalla citata normativa, purché già immessi in commercio o etichettati alla data del 1° gennaio 2022, fino a esaurimento delle scorte.Si presume pertanto che possano continuare ad essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2021; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del medesimo termine.Ciò premesso, ricordiamo brevemente di seguito gli adempimenti necessari al fine di attuare correttamente, all’interno della propria realtà aziendale, l’obbligo di etichettatura previsto dalla citata nuova legislazione.
1. Tutti gli imballaggi devono essere adeguatamente etichettatiL’etichettatura si considera adeguata se è conforme agli standard tecnici UNI applicabili e alle decisioni della Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, e per fornire ai consumatori informazioni adeguate sulla destinazione finale degli imballaggi.Inoltre, ai fini dell’identificazione e della classificazione degli imballaggi, i produttori sono anche tenuti a indicare la natura dei materiali utilizzati, sulla base della Decisione della Commissione europea 129/1997.I nuovi requisiti di etichettatura si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano ma occorre fare una distinzione:l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal fatto che siano offerti ai consumatori o destinati solo al canale B2B;l’obbligo di indicare le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi offerti ai consumatori (come parte di un prodotto preconfezionato o da solo), mentre non si applica agli imballaggi destinati solo al canale B2B.2. Le informazioni sulla destinazione finale dell’imballaggioLe informazioni sulla destinazione finale dell’imballaggio servono per agevolare il corretto smaltimento dell’imballaggio alla fine del suo ciclo di vita.A questo proposito, la legislazione italiana non prevede criteri vincolanti, ma richiede che gli imballaggi siano “adeguatamente etichettati”.Tuttavia, nel realizzare il packaging del prodotto, consigliamo di prendere in considerazione le linee guida predisposte dal CONAI:specificando la dicitura “Raccolta [indicando la famiglia di materiale prevalente in peso]”; oppureindicando la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, invitando il consumatore a verificare le regole previste dal proprio Comune.Le informazioni si dividono in:necessarie: da riportare secondo la legge. Le indicazioni per la raccolta devono essere comunicate con modalità chiare ed efficaci;altamente consigliate: in caso di imballaggi multicomponente, è fondamentale per il consumatore identificare le singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, per poterle poi adeguatamente separare al momento della raccolta differenziata;consigliate: sono le informazioni non obbligatorie che possono guidare il consumatore nella gestione e nello smaltimento dei materiali.Se l’imballaggio è costituito da componenti di materiali diversi che possono essere separati manualmente, ognuno di questi componenti deve indicare le informazioni sulla sua destinazione finale.Se l’imballaggio è composto da un corpo principale e da altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adesive o chiusure non separabili), si devono indicare le istruzioni di raccolta per il materiale del corpo principale.3. Le informazioni sulla natura dei materiali di imballaggio utilizzatiI produttori hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali d’imballaggio utilizzati, indicando la codifica alfanumerica prevista dalla decisione della Commissione europea 97/129/CE.Se l’imballaggio è costituito da componenti di materiali diversi separabili manualmente, ciascuna di queste componenti deve riportare la codifica alfanumerica applicabile.Se l’imballaggio è composto da un corpo principale e da altri componenti accessorie non separabili manualmente (si vedano gli esempi sopra), deve riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale.4. Se l’imballaggio è destinato ai Paesi terzi?Le indicazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi applicabili in Italia potrebbero non essere valide per altri Paesi.Ad esempio, sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi terzi che dovranno sottostare alla normativa del Paese di destinazione. Questi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.5. Uso dei canali digitaliIl Ministero della Transizione Ecologica con una nota emessa il 17 maggio 2021 ha chiarito che è consentito dare priorità all’uso di strumenti digitali per adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi (es. App, QR code, canali digitali).Inoltre, laddove le informazioni non possano essere veicolate tramite canali digitali devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.Per aiutare i consumatori, suggeriamo di fornire indicazioni chiare sulla confezione (o nel punto di vendita) su come possono cercare le informazioni obbligatorie attraverso strumenti digitali o siti web.6. Chi è esattamente il soggetto tenuto a rispettare i requisiti di etichettatura e quali sono le sanzioni applicabili?L’obbligo di identificare e classificare il materiale dell’imballaggio e di indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 129/97 spetta al produttore (per “produttore” si intende il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l’importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio). Tuttavia, l’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio è una responsabilità condivisa tra produttore e utilizzatore, termine quest’ultimo che include anche il commerciante, il distributore, il riempitore e l’importatore di imballaggi pieni.Pertanto, anche se non siete produttori, raccomandiamo di chiarire e regolamentare le obbligazioni di ogni soggetto della “supply chain” per mezzo di un accordo scritto.Il Testo Unico Ambientale stabilisce infatti che “chiunque immetta sul mercato italiano” imballaggi privi dei requisiti obbligatori di etichettatura è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie tra i 5.200 e i 40.000 euro.