Siamo sempre i primi a sapere quando l’ utente finisce un prodotto.

Applicare il growth hacking alla raccolta di rifiuti è necessario.

Crea la consapevolezza che non esiste il livello “zero” in materia ambientale (tutto inquina).

E’ così. E’ tutto collegato. Con l’ economia circolare.

Le nostre “mangiabottiglie” rilevano dal barcode o dai sensori ( risonanza, infrarossi, e altri ) creano enormi database riguardo la tipologia dei materiali che verranno avviati al riciclo, incrementano la raccolta qualitativa dei materiali, e valorizzando la filiera adeguata per ogni tipologia di materiale. Tali database incrementano “l’ economia circolare” a favore dei produttori del packaging e delle industrie utilizzatori, che sono “ a contatto” con i clienti finali.

L’art. 1 del Dlgs. 36/2003 è stato modificato dal Dlgs. 121/2020 che replica l’art. 1 della Direttiva 2018/850 in vigore già dal 4.7.2018.

Siamo nella “economia circolare” che impone dialogo tra le diverse Direttive di settore per il fine comune.

La Finalità che si pone il Decreto è ora più decisa in quanto vuole garantire la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti tanto più se si tratta di rifiuti riciclabili o recuperabili.

Rimane la tensione a ridurre il più possibile nella consapevolezza che non esiste il livello “zero” in materia ambientale (tutto inquina).

Viene ampliato l’elenco dei beni da proteggere con preciso riferimento anche all’acqua di falda; vengono indicati i beni del patrimonio agroalimentare, culturale ed il paesaggio. Importante il riferimento al rispetto dell’art. 179 Dlgs. 152/2006 oggi modificato dal Dlgs. 116/2020 vigente dal 26.9.2020 e relativo ai “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” che ci ricorda che lo smaltimento (in discarica) è l’ultima opzione: 1.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. – Segue il riferimento all’ art. 182 Dlgs. 152/2006, rimasto indenne alle modifiche del Dlgs. 116/2020, e relativo allo “smaltimento”.

Di seguito tabella che compara l’art. 1 del Dlgs. 36/2003 prima e dopo le modifiche:

art. 1 Finalità D.lgs. n. 36/2003

– vigente fino al 28.9.2020 Dlgs. 36/2003 post modifiche Dlgs. 121/2020 – vigente dal 29.9.2020
1. Per conseguire le finalita’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il piu’ possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonche’ i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica. 1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu’ possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonche’ i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto. 2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.